Art. 11. Il Rettore 1. Il Rettore e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, tra i professori di ruolo di prima fascia delle universita' italiane o di professori di pari livello in universita' straniere. Il consiglio di amministrazione disciplina con propria delibera le modalita' di selezione del Rettore. La nomina viene comunicata al Ministero vigilante. 2. Il mandato del Rettore e' triennale ed e' rinnovabile per non piu' di una volta. 3. Il Rettore esercita le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche dell'Universita', garantendone la coerenza rispetto al perseguimento dei fini istituzionali e la rispondenza alle strategie di sviluppo dell'Universita' stabilite dal piano triennale. 4. Il Rettore esercita altresi' ogni altra funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente, per quanto compatibile, e non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto. In particolare, il Rettore: a) rappresenta la comunita' scientifica dell'Universita'; b) e' membro di diritto del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se istituito; c) propone al consiglio di amministrazione l'attivazione posti di ruolo vacanti e di ricercatore previsti nel piano strategico nonche' l'attivazione di eventuali posti di ruolo e non di ruolo su specifici finanziamenti esterni; d) propone al consiglio di amministrazione, sentite le strutture accademiche interessate, il conferimento dei contratti di insegnamento; e) propone al consiglio di amministrazione, sentite le strutture accademiche interessate, l'attivazione dei master, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione nonche' dei dottorati di ricerca; f) esercita nei procedimenti disciplinari a carico del personale accademico le funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente e dal regolamento generale, in particolare, spetta al rettore l'irrogazione, nei confronti di professori e ricercatori, delle sanzioni disciplinari non piu' gravi della censura; g) esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli studenti ai sensi della normativa vigente e del regolamento generale; h) propone al consiglio di amministrazione la nomina del prorettore vicario, dei prorettori e dei delegati del Rettore; i) previo nulla osta del consiglio di amministrazione, nomina i direttori dei centri di ricerca e i direttori di dipartimento, sentito il consiglio di dipartimento; l) previo nulla osta del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore del dipartimento in cui ciascun corso e' incardinato, nomina i presidenti dei corsi di laurea, i coordinatori dei corsi di dottorato e i direttori delle scuole di specializzazione; m) formula proposte e riferisce al consiglio di amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita'; n) adotta, in caso di necessita' ed urgenza, gli atti di competenza del senato accademico; o) previo nulla osta del consiglio di amministrazione, nomina i direttori dei centri di ricerca, su proposta del prorettore alla ricerca, se nominato, e sentito il parere del direttore del dipartimento o dei direttori di dipartimento di riferimento.