(Statuto-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
                             Il Rettore 
 
    1. Il Rettore e' nominato dal consiglio  di  amministrazione,  su
proposta del presidente, tra i professori di ruolo  di  prima  fascia
delle universita'  italiane  o  di  professori  di  pari  livello  in
universita' straniere. Il consiglio di amministrazione disciplina con
propria delibera le modalita' di selezione  del  Rettore.  La  nomina
viene comunicata al Ministero vigilante. 
    2. Il mandato del Rettore e' triennale ed e' rinnovabile per  non
piu' di una volta. 
    3. Il Rettore esercita le funzioni  di  indirizzo,  iniziativa  e
coordinamento   delle    attivita'    scientifiche    e    didattiche
dell'Universita', garantendone la coerenza rispetto al  perseguimento
dei fini istituzionali e la rispondenza alle  strategie  di  sviluppo
dell'Universita' stabilite dal piano triennale. 
    4. Il Rettore esercita  altresi'  ogni  altra  funzione  ad  esso
attribuita dalla normativa vigente, per  quanto  compatibile,  e  non
espressamente  attribuita  ad  altri   organi   dallo   statuto.   In
particolare, il Rettore: 
      a) rappresenta la comunita' scientifica dell'Universita'; 
      b) e' membro di diritto del consiglio di amministrazione e  del
comitato esecutivo, se istituito; 
      c) propone al consiglio di amministrazione l'attivazione  posti
di ruolo vacanti e  di  ricercatore  previsti  nel  piano  strategico
nonche' l'attivazione di eventuali posti di ruolo e non di  ruolo  su
specifici finanziamenti esterni; 
      d)  propone  al  consiglio  di  amministrazione,   sentite   le
strutture accademiche interessate, il conferimento dei  contratti  di
insegnamento; 
      e)  propone  al  consiglio  di  amministrazione,   sentite   le
strutture accademiche  interessate,  l'attivazione  dei  master,  dei
corsi di perfezionamento e di specializzazione nonche' dei  dottorati
di ricerca; 
      f)  esercita  nei  procedimenti  disciplinari  a   carico   del
personale accademico le  funzioni  attribuitegli  dalla  legislazione
vigente e dal regolamento generale, in particolare, spetta al rettore
l'irrogazione, nei  confronti  di  professori  e  ricercatori,  delle
sanzioni disciplinari non piu' gravi della censura; 
      g)  esercita  le  funzioni  disciplinari  nei  confronti  degli
studenti ai sensi della normativa vigente e del regolamento generale; 
      h) propone  al  consiglio  di  amministrazione  la  nomina  del
prorettore vicario, dei prorettori e dei delegati del Rettore; 
      i) previo nulla osta del consiglio di amministrazione, nomina i
direttori dei centri  di  ricerca  e  i  direttori  di  dipartimento,
sentito il consiglio di dipartimento; 
      l) previo nulla  osta  del  consiglio  di  amministrazione,  su
proposta del direttore del  dipartimento  in  cui  ciascun  corso  e'
incardinato, nomina i presidenti dei corsi di laurea, i  coordinatori
dei  corsi   di   dottorato   e   i   direttori   delle   scuole   di
specializzazione; 
      m) formula proposte e riferisce al consiglio di amministrazione
sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita'; 
      n) adotta, in caso  di  necessita'  ed  urgenza,  gli  atti  di
competenza del senato accademico; 
      o) previo nulla osta del consiglio di amministrazione, nomina i
direttori dei centri di ricerca,  su  proposta  del  prorettore  alla
ricerca,  se  nominato,  e  sentito  il  parere  del  direttore   del
dipartimento o dei direttori di dipartimento di riferimento.