Art. 12. Prorettori e delegati del Rettore 1. Il prorettore vicario e' nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera h) dello Statuto. Il prorettore vicario e' scelto tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita' e sostituisce il Rettore nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento, svolgendo altresi' ogni altra attivita' a lui espressamente delegata dal Rettore. 2. Il Rettore puo' altresi' delegare specifiche funzioni ad altri professori di ruolo dell'Universita', in qualita' di prorettori o delegati del Rettore. I prorettori e i delegati del Rettore sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del Rettore. 3. Il mandato del prorettore vicario, dei prorettori e dei delegati del Rettore e' di norma triennale e non puo' in ogni caso eccedere la durata del mandato del Rettore in base alla cui proposta sono nominati. Il prorettore vicario cessa comunque dalla carica a far data dall'inizio di un nuovo mandato del Rettore. I prorettori e i delegati del Rettore cessano dalla carica contestualmente alla cessazione del mandato del Rettore, per qualunque causa intervenuta. 4. Al prorettore vicario, ai prorettori e ai delegati del Rettore puo' essere corrisposta, per la durata del mandato, un'indennita' di carica determinata dal consiglio di amministrazione all'atto della nomina.