(Statuto-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
                  Prorettori e delegati del Rettore 
 
    1.  Il  prorettore  vicario  e'   nominato   dal   consiglio   di
amministrazione su proposta del Rettore, ai sensi dell'art. 7,  comma
2, lettera h) dello Statuto. Il prorettore vicario e'  scelto  tra  i
professori di ruolo di prima fascia dell'Universita' e sostituisce il
Rettore  nelle  sue  funzioni  in  caso  di  assenza  o  impedimento,
svolgendo altresi' ogni altra attivita' a lui espressamente  delegata
dal Rettore. 
    2. Il Rettore puo' altresi' delegare specifiche funzioni ad altri
professori di ruolo dell'Universita', in  qualita'  di  prorettori  o
delegati del Rettore. I prorettori e  i  delegati  del  Rettore  sono
nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del Rettore. 
    3. Il mandato  del  prorettore  vicario,  dei  prorettori  e  dei
delegati del Rettore e' di norma triennale e non puo'  in  ogni  caso
eccedere la durata del mandato del Rettore in base alla cui  proposta
sono nominati. Il prorettore vicario cessa comunque  dalla  carica  a
far data dall'inizio di un nuovo mandato del Rettore. I prorettori  e
i delegati del Rettore  cessano  dalla  carica  contestualmente  alla
cessazione del mandato del Rettore, per qualunque causa intervenuta. 
    4. Al prorettore vicario, ai prorettori e ai delegati del Rettore
puo' essere corrisposta, per la durata del mandato, un'indennita'  di
carica determinata dal consiglio di  amministrazione  all'atto  della
nomina.