(Statuto-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
                        Il senato accademico 
 
    1. Il senato accademico e' composto da: 
      a) il Rettore, che lo presiede, e il prorettore vicario, che lo
presiede in caso di assenza o impedimento del Rettore; 
      b) i presidenti dei  corsi  di  studio  e  di  dottorato  e  un
rappresentante dei direttori delle scuole di specializzazione; 
      c) i direttori di dipartimento e dei centri di ricerca; 
      d) un  rappresentante  dei  ricercatori  e  dei  dottorandi  di
ricerca; 
      e) un rappresentante degli studenti. 
    2. Il senato accademico e' validamente costituito con la presenza
della  maggioranza  degli  aventi  diritto  ed  adotta   le   proprie
deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei  presenti.
E' richiesta  la  maggioranza  dei  componenti  per  la  delibera  di
adozione del regolamento didattico d'Ateneo  e  per  il  parere  reso
sulle modifiche statutarie. 
    3. Il senato accademico costituisce luogo  di  espressione  degli
indirizzi e delle priorita' del corpo accademico dell'Ateneo. Ad esso
spetta, in particolare, avanzare proposte in merito a: 
      a) le direttrici di sviluppo e gli obiettivi  dell'Ateneo,  con
particolare riferimento all'attivita' didattica e di ricerca; 
      b) le esigenze di copertura di posti di ruolo o a contratto; 
      c) il manifesto degli studi, dei corsi di studio, di master, di
dottorato e di perfezionamento. 
    4. Compete inoltre al senato accademico: 
      a) assicurare il coordinamento tra i  centri  di  ricerca  e  i
dipartimenti, per gli aspetti relativi alla didattica; 
      b) deliberare il regolamento didattico di Ateneo e le  relative
modifiche, da sottoporre all'approvazione definitiva del consiglio di
amministrazione; 
      c) proporre i regolamenti per il funzionamento delle  strutture
primarie dell'Universita', ai sensi del successivo art. 14; 
      d) compiere la valutazione periodica dei programmi formativi  e
dei risultati accademici, nonche'  sovraintendere  all'organizzazione
delle attivita' didattiche; 
      e) adottare i provvedimenti in  tema  di  stato  giuridico  dei
docenti, ad eccezione della nomina o chiamata nei ruoli; 
      f)  coordinare  e  verificare  l'assolvimento   degli   impegni
didattici e di ricerca del corpo docente di ruolo; 
      g)  adottare  nei  confronti  degli  studenti  i  provvedimenti
disciplinari piu' gravi della censura. 
    5.  Il  senato   accademico   esercita   altresi',   per   quanto
compatibile, le funzioni che la  disciplina  vigente  attribuisce  al
senato accademico delle universita' statali,  ove  non  espressamente
attribuite dal presente statuto ad altri organi. 
    6. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le  modalita'  di
convocazione e funzionamento del senato accademico.