Art. 13. Il senato accademico 1. Il senato accademico e' composto da: a) il Rettore, che lo presiede, e il prorettore vicario, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del Rettore; b) i presidenti dei corsi di studio e di dottorato e un rappresentante dei direttori delle scuole di specializzazione; c) i direttori di dipartimento e dei centri di ricerca; d) un rappresentante dei ricercatori e dei dottorandi di ricerca; e) un rappresentante degli studenti. 2. Il senato accademico e' validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' richiesta la maggioranza dei componenti per la delibera di adozione del regolamento didattico d'Ateneo e per il parere reso sulle modifiche statutarie. 3. Il senato accademico costituisce luogo di espressione degli indirizzi e delle priorita' del corpo accademico dell'Ateneo. Ad esso spetta, in particolare, avanzare proposte in merito a: a) le direttrici di sviluppo e gli obiettivi dell'Ateneo, con particolare riferimento all'attivita' didattica e di ricerca; b) le esigenze di copertura di posti di ruolo o a contratto; c) il manifesto degli studi, dei corsi di studio, di master, di dottorato e di perfezionamento. 4. Compete inoltre al senato accademico: a) assicurare il coordinamento tra i centri di ricerca e i dipartimenti, per gli aspetti relativi alla didattica; b) deliberare il regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche, da sottoporre all'approvazione definitiva del consiglio di amministrazione; c) proporre i regolamenti per il funzionamento delle strutture primarie dell'Universita', ai sensi del successivo art. 14; d) compiere la valutazione periodica dei programmi formativi e dei risultati accademici, nonche' sovraintendere all'organizzazione delle attivita' didattiche; e) adottare i provvedimenti in tema di stato giuridico dei docenti, ad eccezione della nomina o chiamata nei ruoli; f) coordinare e verificare l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del corpo docente di ruolo; g) adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti disciplinari piu' gravi della censura. 5. Il senato accademico esercita altresi', per quanto compatibile, le funzioni che la disciplina vigente attribuisce al senato accademico delle universita' statali, ove non espressamente attribuite dal presente statuto ad altri organi. 6. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le modalita' di convocazione e funzionamento del senato accademico.