Art. 14. Strutture primarie 1. Le strutture primarie dell'Ateneo sono costituite dai dipartimenti e dai centri di ricerca. 2. Le strutture primarie dell'Universita' sono dotate di un regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, che ne disciplina il funzionamento, in conformita' alle previsioni del presente statuto.