(Statuto-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
                         Strutture primarie 
 
    1.  Le  strutture  primarie  dell'Ateneo  sono   costituite   dai
dipartimenti e dai centri di ricerca. 
    2. Le strutture  primarie  dell'Universita'  sono  dotate  di  un
regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione  su  proposta
del  senato  accademico,  che  ne  disciplina  il  funzionamento,  in
conformita' alle previsioni del presente statuto.