(Statuto-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
                            Dipartimenti 
 
    1. L'Universita' puo' costituire uno  o  piu'  dipartimenti,  cui
spettano le funzioni relative all'organizzazione e  allo  svolgimento
delle attivita' didattiche e formative e delle attivita' di  ricerca,
nonche' ogni altro  compito  ad  essi  attribuito  dal  consiglio  di
amministrazione. I corsi di studio, di  master,  di  dottorato  e  di
specializzazione sono incardinati in un dipartimento. 
    2. Il consiglio di dipartimento e'  composto  dai  professori  di
ruolo e dai ricercatori ad esso afferenti. 
    3. Sono organi del dipartimento il  direttore,  la  giunta  e  il
consiglio. 
    4. Il consiglio di dipartimento e' presieduto dal direttore,  che
viene nominato dal  Rettore,  previo  nulla  osta  del  consiglio  di
amministrazione,  sentito  il  consiglio  di  dipartimento,   tra   i
professori di prima fascia. Il mandato del direttore e' triennale  ed
e' rinnovabile per non piu' di una volta. 
    5.  Il  direttore  convoca  il  consiglio  secondo  le  modalita'
disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. 
    6. Il direttore del dipartimento  svolge  le  attivita'  ad  esso
attribuite dalla legislazione vigente, per quanto compatibile  e,  in
particolare, con pareri  non  vincolanti,  propone  al  consiglio  di
amministrazione le chiamate dei professori e dei ricercatori, propone
al Rettore  la  nomina  dei  presidenti  dei  corsi  di  laurea,  dei
coordinatori dei corsi di dottorato e dei direttori delle  scuole  di
specializzazione ed e' responsabile  per  l'allocazione  dei  compiti
didattici. 
    7. Il Rettore determina le modalita' di consultazione dei  membri
del consiglio di dipartimento in relazione alle procedure  di  nomina
del direttore. La consultazione, che puo' anche  essere  attuata  per
via  telematica,  deve  comunque  concludersi  almeno  cinque  giorni
lavorativi prima della seduta del consiglio di amministrazione in cui
e' prevista la nomina del direttore. 
    8. Il direttore nomina un  vice-direttore  tra  i  professori  di
ruolo del dipartimento. Il vice direttore sostituisce il direttore in
caso  di  assenza  o  impedimento  e  svolge  ogni   altra   funzione
delegatagli dal direttore. 
    9. Il dipartimento cura la regolare consultazione degli  studenti
sulle attivita' didattiche erogate, anche attraverso la  costituzione
di uno o  piu'  comitati  misti  docenti-studenti.  I  comitati  sono
nominati dal Rettore, su proposta del direttore del  dipartimento,  e
durano in carica un biennio. 
    10. La giunta del dipartimento  e'  composta  dal  direttore  del
dipartimento, che la presiede; dal vice-direttore; dai presidenti dei
corsi di laurea, in un numero massimo di tre;  dai  coordinatori  dei
corsi di dottorato, in un numero massimo  di  tre,  e  dai  direttori
delle scuole di specializzazione, individuati nel numero  massimo  di
tre con riferimento alle aree di specializzazione medica,  chirurgica
e  dei  servizi  clinici.  La  giunta  e'  l'organo   esecutivo   del
dipartimento  e  coadiuva  il  direttore   del   dipartimento   nello
svolgimento delle funzioni allo stesso  attribuite.  Essa  svolge  le
attivita' ad essa demandate  dal  regolamento  didattico  di  Ateneo,
istruisce  i  lavori  del  consiglio  di  dipartimento  e  svolge  le
attivita'  ad  essa  delegate  dal  direttore  e  dal  consiglio.  In
relazione alla discussione di specifici temi, la giunta  puo'  essere
integrata  da  delegati  e  referenti   tematici   del   dipartimento
individuati dal direttore. Il  mandato  della  giunta  e'  di  durata
triennale e non puo' in ogni caso eccedere la durata del mandato  del
direttore.