Art. 15. Dipartimenti 1. L'Universita' puo' costituire uno o piu' dipartimenti, cui spettano le funzioni relative all'organizzazione e allo svolgimento delle attivita' didattiche e formative e delle attivita' di ricerca, nonche' ogni altro compito ad essi attribuito dal consiglio di amministrazione. I corsi di studio, di master, di dottorato e di specializzazione sono incardinati in un dipartimento. 2. Il consiglio di dipartimento e' composto dai professori di ruolo e dai ricercatori ad esso afferenti. 3. Sono organi del dipartimento il direttore, la giunta e il consiglio. 4. Il consiglio di dipartimento e' presieduto dal direttore, che viene nominato dal Rettore, previo nulla osta del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di dipartimento, tra i professori di prima fascia. Il mandato del direttore e' triennale ed e' rinnovabile per non piu' di una volta. 5. Il direttore convoca il consiglio secondo le modalita' disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. 6. Il direttore del dipartimento svolge le attivita' ad esso attribuite dalla legislazione vigente, per quanto compatibile e, in particolare, con pareri non vincolanti, propone al consiglio di amministrazione le chiamate dei professori e dei ricercatori, propone al Rettore la nomina dei presidenti dei corsi di laurea, dei coordinatori dei corsi di dottorato e dei direttori delle scuole di specializzazione ed e' responsabile per l'allocazione dei compiti didattici. 7. Il Rettore determina le modalita' di consultazione dei membri del consiglio di dipartimento in relazione alle procedure di nomina del direttore. La consultazione, che puo' anche essere attuata per via telematica, deve comunque concludersi almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta del consiglio di amministrazione in cui e' prevista la nomina del direttore. 8. Il direttore nomina un vice-direttore tra i professori di ruolo del dipartimento. Il vice direttore sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento e svolge ogni altra funzione delegatagli dal direttore. 9. Il dipartimento cura la regolare consultazione degli studenti sulle attivita' didattiche erogate, anche attraverso la costituzione di uno o piu' comitati misti docenti-studenti. I comitati sono nominati dal Rettore, su proposta del direttore del dipartimento, e durano in carica un biennio. 10. La giunta del dipartimento e' composta dal direttore del dipartimento, che la presiede; dal vice-direttore; dai presidenti dei corsi di laurea, in un numero massimo di tre; dai coordinatori dei corsi di dottorato, in un numero massimo di tre, e dai direttori delle scuole di specializzazione, individuati nel numero massimo di tre con riferimento alle aree di specializzazione medica, chirurgica e dei servizi clinici. La giunta e' l'organo esecutivo del dipartimento e coadiuva il direttore del dipartimento nello svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite. Essa svolge le attivita' ad essa demandate dal regolamento didattico di Ateneo, istruisce i lavori del consiglio di dipartimento e svolge le attivita' ad essa delegate dal direttore e dal consiglio. In relazione alla discussione di specifici temi, la giunta puo' essere integrata da delegati e referenti tematici del dipartimento individuati dal direttore. Il mandato della giunta e' di durata triennale e non puo' in ogni caso eccedere la durata del mandato del direttore.