(Statuto-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
                          Centri di ricerca 
 
    1. Al fine di sviluppare e potenziare  le  attivita'  di  ricerca
generale  o  settoriale  svolte   da   uno   o   piu'   dipartimenti,
l'Universita' puo' costituire uno o piu' centri di ricerca, anche  in
convenzione o consorzio con altri soggetti. 
    2. Il regolamento di ciascun centro e' approvato dal consiglio di
amministrazione, su proposta del Rettore.  Il  regolamento  individua
tra l'altro gli organi e le modalita' di gestione del centro.