Art. 16. Centri di ricerca 1. Al fine di sviluppare e potenziare le attivita' di ricerca generale o settoriale svolte da uno o piu' dipartimenti, l'Universita' puo' costituire uno o piu' centri di ricerca, anche in convenzione o consorzio con altri soggetti. 2. Il regolamento di ciascun centro e' approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore. Il regolamento individua tra l'altro gli organi e le modalita' di gestione del centro.