Art. 17. Direttore generale 1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione, dura in carica tre anni ed il suo incarico e' rinnovabile. 2. Egli e' responsabile dell'attivita' amministrativa dell'Universita', coordina l'organizzazione dei servizi e del personale tecnico-amministrativo ed assicura i flussi informativi che permettono al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo l'assunzione delle relative decisioni. Il direttore generale puo' partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.