(Statuto-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
                         Direttore generale 
 
    1.  Il  direttore  generale  e'   nominato   dal   consiglio   di
amministrazione, dura in carica  tre  anni  ed  il  suo  incarico  e'
rinnovabile. 
    2.   Egli   e'   responsabile    dell'attivita'    amministrativa
dell'Universita',  coordina  l'organizzazione  dei  servizi   e   del
personale tecnico-amministrativo ed assicura i flussi informativi che
permettono al consiglio di amministrazione e  al  comitato  esecutivo
l'assunzione delle relative decisioni.  Il  direttore  generale  puo'
partecipare, senza diritto di voto,  alle  sedute  del  consiglio  di
amministrazione.