Art. 19. L'Advisory Board 1. L'Advisory Board e' costituito da non meno di tre personalita' di riconosciuta competenza ed esperienza nei settori di attivita' dell'Universita', nonche' della organizzazione e gestione degli studi universitari, ovvero da personalita' che si sono segnalate per il sostegno e il supporto al progresso delle scienze e della cultura. 2. L'Advisory Board si riunisce almeno due volte per anno ed esprime pareri e valutazioni sulle materie ad esso sottoposte dal presidente o dal consiglio di amministrazione. 3. I membri dell'Advisory Board sono nominati per un mandato triennale rinnovabile dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente. Il coordinatore dell'Advisory Board e' nominato dal presidente.