(Statuto-art. 20)
 
                              Art. 20. 
 
                      Il collegio di disciplina 
 
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione  nomina  il  collegio   di
disciplina su proposta del senato accademico. Il collegio e' composto
da tre componenti scelti in relazione alla applicazione del principio
del giudizio tra pari, all'interno di una rosa di  sei  nomi,  tra  i
quali tre professori di  prima  fascia,  due  professori  di  seconda
fascia e un ricercatore, come membri effettivi, e tre  supplenti,  di
cui un professore di  prima  fascia,  uno  di  seconda  fascia  e  un
ricercatore.  Il  collegio  nomina  al  suo  interno  il   presidente
scegliendolo tra i professori  di  prima  fascia.  I  componenti  del
collegio restano in carica per tre anni consecutivi e il loro mandato
non e' immediatamente rinnovabile. La partecipazione al  collegio  di
disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti,
indennita' o rimborsi spese. 
    2. Il  collegio  di  disciplina,  nel  rispetto  della  normativa
vigente in materia,  svolge  la  fase  istruttoria  dei  procedimenti
disciplinari avviati nei confronti dei professori  e  ricercatori  ed
esprime in merito parere conclusivo. In particolare, i professori  di
prima fascia sono competenti a conoscere i procedimenti  avviati  nei
confronti dei professori di  prima  fascia;  i  professori  di  prima
fascia e i professori di seconda fascia sono competenti  a  conoscere
dei procedimenti avviati nei  confronti  dei  professori  di  seconda
fascia; i professori di prima fascia, i professori di seconda  fascia
e i ricercatori sono competenti a conoscere dei procedimenti  avviati
nei confronti dei ricercatori. 
    3. L'avvio  del  procedimento  disciplinare  e  il  provvedimento
conclusivo dello  stesso  spettano  al  Rettore  nel  rispetto  delle
disposizioni di legge vigenti ed applicabili, che, per ogni fatto che
possa dar luogo all'irrogazione di  una  sanzione  piu'  grave  della
censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei  fatti,
trasmette gli atti al collegio  di  disciplina,  formulando  motivata
proposta. 
    4. Il collegio di disciplina, uditi  il  Rettore  ovvero  un  suo
delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione
disciplinare, eventualmente assistito da  un  difensore  di  fiducia,
entro trenta  giorni  esprime  parere  sulla  proposta  avanzata  dal
Rettore  sia  in  relazione  alla  rilevanza  dei  fatti  sul   piano
disciplinare sia in relazione al  tipo  di  sanzione  da  irrogare  e
trasmette gli atti al consiglio di amministrazione  per  l'assunzione
delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al  collegio
resta disciplinato dalla normativa vigente. 
    5. Il collegio opera in ogni caso nel rispetto  dei  principi  di
trasparenza, contradditorio e di diritto alla difesa. 
    6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere,  il  consiglio
di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti,  infligge
la  sanzione  ovvero  dispone   l'archiviazione   del   procedimento,
conformemente  al  parere  vincolante  espresso   dal   collegio   di
disciplina. 
    7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5
non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di  avvio
del  procedimento  stesso.  Il   termine   e'   sospeso   fino   alla
ricostituzione del collegio di disciplina  ovvero  del  consiglio  di
amministrazione  nel  caso  in  cui  siano  in  corso  le  operazioni
preordinate alla  formazione  dello  stesso  che  ne  impediscono  il
regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non  piu'
di due volte e per un periodo non  superiore  a  sessanta  giorni  in
relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio  ritenga  di  dover
acquisire ulteriori  atti  o  documenti  per  motivi  istruttori.  Il
Rettore e'  tenuto  a  dare  esecuzione  alle  richieste  istruttorie
avanzate dal collegio.