Art. 21. Il nucleo di valutazione di Ateneo 1. L'Universita' istituisce un nucleo di valutazione di Ateneo con funzioni di verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, dei servizi per gli studenti e dell'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti e dai centri di ricerca. 2. Il nucleo di valutazione opera ai sensi della normativa vigente in materia, per quanto compatibile, e in particolare dei provvedimenti attuativi adottati ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche' del quadro di riferimento in materia di valutazione elaborato a livello europeo ed internazionale. 3. Il nucleo di valutazione e' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove soggetti di elevata qualificazione professionale esterni all'Ateneo, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui almeno due esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il Rettore o un suo delegato assicura le funzioni di coordinamento tra il nucleo di valutazione e le strutture accademiche. 4. Il nucleo relaziona annualmente al consiglio di amministrazione e al senato accademico sugli esiti dell'attivita' di valutazione condotta.