(Statuto-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
                 Il nucleo di valutazione di Ateneo 
 
    1. L'Universita' istituisce un nucleo di  valutazione  di  Ateneo
con funzioni di verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta
didattica, dei servizi per gli studenti e dell'attivita'  di  ricerca
svolta dai dipartimenti e dai centri di ricerca. 
    2. Il nucleo  di  valutazione  opera  ai  sensi  della  normativa
vigente in materia, per quanto  compatibile,  e  in  particolare  dei
provvedimenti attuativi adottati ai sensi dell'art. 5, comma 3, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche' del quadro di riferimento  in
materia di valutazione elaborato a livello europeo ed internazionale. 
    3. Il nucleo di valutazione e' composto da un minimo di cinque ad
un massimo di nove soggetti di elevata  qualificazione  professionale
esterni all'Ateneo, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui
almeno due esperti nel campo della valutazione anche  in  ambito  non
accademico. Il Rettore o un suo  delegato  assicura  le  funzioni  di
coordinamento  tra  il  nucleo  di   valutazione   e   le   strutture
accademiche. 
    4.   Il   nucleo   relaziona   annualmente   al   consiglio    di
amministrazione e al senato accademico sugli esiti dell'attivita'  di
valutazione condotta.