(Statuto-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
                 Il Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. L'Universita' istituisce un collegio dei revisori  dei  conti,
cui spettano tutte le funzioni ad  esso  attribuite  dalla  normativa
vigente. 
    2.  Il  collegio  e'  composto  da   tre   esperti   di   elevata
qualificazione  professionale,  esterni  all'Ateneo,   nominati   dal
consiglio di amministrazione.