Art. 22. Il Collegio dei revisori dei conti 1. L'Universita' istituisce un collegio dei revisori dei conti, cui spettano tutte le funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente. 2. Il collegio e' composto da tre esperti di elevata qualificazione professionale, esterni all'Ateneo, nominati dal consiglio di amministrazione.