Art. 23. Consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti, composto dagli studenti eletti negli organi collegiali dell'Universita' e da tre studenti eletti secondo modalita' indicate dal regolamento generale d'Ateneo, e' organo consultivo dell'Universita' e di coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti degli studenti. 2. In particolare, il consiglio degli studenti: a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio; b) esprime parere sull'organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio; c) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovra' essere approvato dal consiglio di amministrazione dell'Universita'.