(Statuto-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
                      Consiglio degli studenti 
 
    1. Il consiglio degli studenti, composto  dagli  studenti  eletti
negli organi collegiali dell'Universita' e  da  tre  studenti  eletti
secondo modalita' indicate  dal  regolamento  generale  d'Ateneo,  e'
organo consultivo dell'Universita' e di coordinamento  dell'attivita'
dei rappresentanti degli studenti. 
    2. In particolare, il consiglio degli studenti: 
      a)  formula  proposte  e,  se  richiesto,  esprime  parere   su
questioni attinenti  all'attivita'  didattica,  ai  servizi  per  gli
studenti e al diritto allo studio; 
      b) esprime parere sull'organizzazione delle prestazioni a tempo
parziale degli studenti per attivita'  di  supporto  alla  didattica,
alla ricerca e al diritto allo studio; 
      c) predispone il regolamento per il proprio funzionamento,  che
dovra'   essere   approvato   dal   consiglio   di    amministrazione
dell'Universita'.