Art. 24. Personale 1. Ferma la natura non statale dell'Universita', ai sensi dell'art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, ai professori e ai ricercatori universitari dell'Universita' si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico, previdenziale e di quiescenza previste per i professori e i ricercatori universitari delle universita' pubbliche statali. Il personale accademico comprende: a) i professori di prima e seconda fascia ed i professori straordinari; b) i ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato; c) i professori a contratto e i professori visitatori (Visiting Professors); d) gli assegnisti di ricerca. Le posizioni accademiche corrispondono a quelle previste dalla legislazione nazionale vigente in materia. 2. Le procedure di selezione del personale accademico sono disciplinate dai regolamenti di Ateno, nel rispetto dei principi e delle norme di legge vigenti per la selezione del personale accademico delle universita' statali. 3. Il personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' e' organizzato secondo le direttive e le disposizioni adottate dal consiglio di amministrazione, che provvede altresi' alla nomina dei dirigenti. Il rapporto di lavoro di tale personale e' disciplinato dalle norme del codice civile sul lavoro subordinato nell'impresa, dalle altre norme di legge che disciplinano i rapporti di lavoro di diritto privato e dai contratti collettivi di lavoro applicabili.