(Statuto-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
                              Personale 
 
    1.  Ferma  la  natura  non  statale  dell'Universita',  ai  sensi
dell'art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, ai  professori  e  ai
ricercatori universitari dell'Universita' si applicano le norme sullo
stato giuridico e  sul  trattamento  economico,  previdenziale  e  di
quiescenza previste per i professori  e  i  ricercatori  universitari
delle universita' pubbliche statali. 
    Il personale accademico comprende: 
      a) i professori di prima  e  seconda  fascia  ed  i  professori
straordinari; 
      b)  i  ricercatori   universitari   a   tempo   determinato   e
indeterminato; 
      c) i professori a contratto e i professori visitatori (Visiting
Professors); 
      d) gli assegnisti di ricerca. 
    Le posizioni accademiche corrispondono a  quelle  previste  dalla
legislazione nazionale vigente in materia. 
    2. Le  procedure  di  selezione  del  personale  accademico  sono
disciplinate dai regolamenti di Ateno, nel rispetto  dei  principi  e
delle  norme  di  legge  vigenti  per  la  selezione  del   personale
accademico delle universita' statali. 
    3. Il personale tecnico  ed  amministrativo  dell'Universita'  e'
organizzato secondo le  direttive  e  le  disposizioni  adottate  dal
consiglio di amministrazione, che provvede altresi' alla  nomina  dei
dirigenti. Il rapporto di lavoro di tale  personale  e'  disciplinato
dalle norme del codice civile sul  lavoro  subordinato  nell'impresa,
dalle altre norme di legge che disciplinano i rapporti di  lavoro  di
diritto privato e dai contratti collettivi di lavoro applicabili.