Art. 25. Norme transitorie e finali 1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili. 2. Il presente statuto entra in vigore alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di riconoscimento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.