(Statuto-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
    1. Per tutto quanto non  previsto  nel  presente  statuto  si  fa
rinvio alle norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili. 
    2.  Il  presente  statuto  entra  in  vigore  alla   data   della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di riconoscimento del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.