(Statuto-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                     Organi di governo centrali 
 
    1. Sono organi di governo dell'Universita': 
      a) il consiglio di amministrazione; 
      b) il presidente; 
      c) il consigliere delegato; 
      d) il comitato esecutivo, se istituito; 
      e) il Rettore; 
      f) il senato accademico; 
      g) il direttore Generale. 
    2. L'Universita' puo' altresi' dotarsi di  un  consiglio  per  la
ricerca e i brevetti, finalizzato all'incentivazione delle  attivita'
di trasferimento tecnologico e di spinoff.