Art. 4. Organi di governo centrali 1. Sono organi di governo dell'Universita': a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il consigliere delegato; d) il comitato esecutivo, se istituito; e) il Rettore; f) il senato accademico; g) il direttore Generale. 2. L'Universita' puo' altresi' dotarsi di un consiglio per la ricerca e i brevetti, finalizzato all'incentivazione delle attivita' di trasferimento tecnologico e di spinoff.