Art. 5. Consiglio di amministrazione: composizione 1. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) cinque rappresentanti designati dagli enti promotori, tra i quali, questi ultimi nominano il presidente e il consigliere delegato; b) il Rettore; c) un professore di ruolo dell'Universita'; d) uno studente in corso all'atto della nomina. 2. Le designazioni del membro di cui al comma 1, lettere c), avvengono con le modalita' previste dal regolamento elettorale, nel rispetto del principio di pari opportunita'. 3. Il consiglio di amministrazione puo' individuare tra i membri designati dagli enti promotori un vice presidente. 4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed e' rinnovabile. In caso di cessazione anticipata di un consigliere, si procede alla sua sostituzione con le medesime modalita' di nomina. Il consigliere subentrante resta in carica sino alla scadenza originaria del consigliere cessato. Nel caso di cessazione di un membro eletto, questi viene sostituito dal primo dei non eletti.