(Statuto-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
             Consiglio di amministrazione: composizione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione e' composto da: 
      a) cinque rappresentanti designati dagli enti promotori, tra  i
quali,  questi  ultimi  nominano  il  presidente  e  il   consigliere
delegato; 
      b) il Rettore; 
      c) un professore di ruolo dell'Universita'; 
      d) uno studente in corso all'atto della nomina. 
    2. Le designazioni del membro di cui  al  comma  1,  lettere  c),
avvengono con le modalita' previste dal regolamento  elettorale,  nel
rispetto del principio di pari opportunita'. 
    3. Il consiglio di amministrazione puo' individuare tra i  membri
designati dagli enti promotori un vice presidente. 
    4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed  e'
rinnovabile. In caso di cessazione anticipata di un  consigliere,  si
procede alla sua sostituzione con le medesime modalita' di nomina. Il
consigliere subentrante resta in carica sino alla scadenza originaria
del consigliere cessato. Nel caso di cessazione di un membro  eletto,
questi viene sostituito dal primo dei non eletti.