(Statuto-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
               Consiglio di amministrazione: funzioni 
 
    1. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni che
ad esso  sono  demandate  dal  presente  statuto  e  dalla  normativa
universitaria, in particolare dall'art. 2, comma 1, lettera h), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per quanto compatibile.  Esso  svolge
inoltre ogni attivita' di ordinaria o  straordinaria  amministrazione
non espressamente riservata ad altro organo dal presente statuto. 
    2. In particolare, al consiglio di amministrazione spetta: 
      a) l'adozione del piano strategico triennale e in  generale  di
tutti gli atti di indirizzo strategico dell'Universita' e  delle  sue
attivita' didattiche, di ricerca e di trasferimento tecnologico; 
      b) l'attivazione o la soppressione di dipartimenti,  centri  di
ricerca, unita' funzionali, strutture  di  servizio,  corsi  e  sedi,
sentito per le materie di sua competenza, il senato accademico; 
      c) l'approvazione della programmazione  finanziaria  annuale  e
pluriennale e la vigilanza  sulla  sostenibilita'  finanziaria  delle
attivita'; 
      d) l'approvazione della programmazione  relativa  al  personale
accademico,  al  personale  di  ricerca  e  al   personale   tecnico,
amministrativo e bibliotecario; 
      e) la deliberazione del bilancio preventivo e consuntivo; 
      f) la deliberazione in  merito  gli  investimenti  mobiliari  e
immobiliari; 
      g) la nomina del rettore, ai  sensi  del  successivo  art.  11,
comma 1; 
      h) su proposta del rettore, la nomina del  prorettore  vicario,
che sostituisce il Rettore in caso di assenza o di impedimento, e  la
determinazione della durata e dell'indennita' di carica; 
      i) su proposta del Rettore, la  nomina  dei  prorettori  e  dei
delegati del Rettore determinandone la durata della carica; 
      j) la concessione del nulla  osta  alla  nomina  da  parte  del
Rettore dei direttori di dipartimento e dei centri  di  ricerca,  dei
presidenti dei  corsi  di  laurea,  dei  coordinatori  dei  corsi  di
dottorato e dei direttori delle scuole di specializzazione; 
      k) la  determinazione  del  numero  di  posti  disponibili  per
l'immatricolazione e l'iscrizione degli studenti nonche'  l'ammontare
delle rette e dei contributi; 
      l) la costituzione  del  comitato  esecutivo,  determinando  le
competenze allo stesso delegate; 
      m)  la  nomina  del  direttore  generale  e,  su  proposta  del
presidente, dei membri dell'Advisory Board; 
      n) l'assegnazione, sulla base del  bilancio  preventivo,  delle
risorse finanziarie alle strutture dell'Universita'. 
    3. Inoltre il consiglio di amministrazione: 
      a) delibera, su proposta del Rettore, i posti di ruolo  vacanti
e i posti di ricercatore a tempo determinato da  bandire  sulla  base
del piano strategico triennale nonche' eventuali posti di ruolo  e  a
tempo determinato da attivare sulla base di  specifici  finanziamenti
esterni; 
      b) nomina, all'esito delle procedure di selezione come  normate
dal  regolamento  generale  d'Ateneo,  i  professori  di  ruolo  e  i
ricercatori; 
      c)  delibera   in   materia   di   assunzioni   del   personale
tecnico-amministrativo, nonche' sui principi generali e gli indirizzi
relativi allo stato giuridico ed economico di detto personale; 
      d)  approva,  all'esito  delle   procedure   di   consultazione
stabilite dal regolamento generale d'Ateneo, l'attivazione  di  nuovi
corsi di studio e dei relativi ordinamenti e regolamenti; 
      e) approva,  su  proposta  del  Rettore,  il  conferimento  dei
contratti di insegnamento; 
      f) approva previa delibera del senato accademico, ai sensi  del
successivo art. 13, il regolamento didattico di Ateneo; 
      g) delibera su  proposta  del  Rettore,  sentite  le  strutture
accademiche interessate,  l'attivazione  dei  master,  dei  corsi  di
perfezionamento  e  di  specializzazione  nonche'  dei  dottorati  di
ricerca; 
      h) nomina i componenti del collegio dei revisori dei conti.