Art. 7. Consiglio di amministrazione: funzioni 1. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni che ad esso sono demandate dal presente statuto e dalla normativa universitaria, in particolare dall'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per quanto compatibile. Esso svolge inoltre ogni attivita' di ordinaria o straordinaria amministrazione non espressamente riservata ad altro organo dal presente statuto. 2. In particolare, al consiglio di amministrazione spetta: a) l'adozione del piano strategico triennale e in generale di tutti gli atti di indirizzo strategico dell'Universita' e delle sue attivita' didattiche, di ricerca e di trasferimento tecnologico; b) l'attivazione o la soppressione di dipartimenti, centri di ricerca, unita' funzionali, strutture di servizio, corsi e sedi, sentito per le materie di sua competenza, il senato accademico; c) l'approvazione della programmazione finanziaria annuale e pluriennale e la vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; d) l'approvazione della programmazione relativa al personale accademico, al personale di ricerca e al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario; e) la deliberazione del bilancio preventivo e consuntivo; f) la deliberazione in merito gli investimenti mobiliari e immobiliari; g) la nomina del rettore, ai sensi del successivo art. 11, comma 1; h) su proposta del rettore, la nomina del prorettore vicario, che sostituisce il Rettore in caso di assenza o di impedimento, e la determinazione della durata e dell'indennita' di carica; i) su proposta del Rettore, la nomina dei prorettori e dei delegati del Rettore determinandone la durata della carica; j) la concessione del nulla osta alla nomina da parte del Rettore dei direttori di dipartimento e dei centri di ricerca, dei presidenti dei corsi di laurea, dei coordinatori dei corsi di dottorato e dei direttori delle scuole di specializzazione; k) la determinazione del numero di posti disponibili per l'immatricolazione e l'iscrizione degli studenti nonche' l'ammontare delle rette e dei contributi; l) la costituzione del comitato esecutivo, determinando le competenze allo stesso delegate; m) la nomina del direttore generale e, su proposta del presidente, dei membri dell'Advisory Board; n) l'assegnazione, sulla base del bilancio preventivo, delle risorse finanziarie alle strutture dell'Universita'. 3. Inoltre il consiglio di amministrazione: a) delibera, su proposta del Rettore, i posti di ruolo vacanti e i posti di ricercatore a tempo determinato da bandire sulla base del piano strategico triennale nonche' eventuali posti di ruolo e a tempo determinato da attivare sulla base di specifici finanziamenti esterni; b) nomina, all'esito delle procedure di selezione come normate dal regolamento generale d'Ateneo, i professori di ruolo e i ricercatori; c) delibera in materia di assunzioni del personale tecnico-amministrativo, nonche' sui principi generali e gli indirizzi relativi allo stato giuridico ed economico di detto personale; d) approva, all'esito delle procedure di consultazione stabilite dal regolamento generale d'Ateneo, l'attivazione di nuovi corsi di studio e dei relativi ordinamenti e regolamenti; e) approva, su proposta del Rettore, il conferimento dei contratti di insegnamento; f) approva previa delibera del senato accademico, ai sensi del successivo art. 13, il regolamento didattico di Ateneo; g) delibera su proposta del Rettore, sentite le strutture accademiche interessate, l'attivazione dei master, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione nonche' dei dottorati di ricerca; h) nomina i componenti del collegio dei revisori dei conti.