Art. 8. Il presidente del consiglio di amministrazione 1. Il presidente del consiglio di amministrazione e' il legale rappresentante dell'Universita' in tutte le sedi ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente, per quanto compatibile, nonche' tutte le funzioni non espressamente attribuite dallo statuto ad altri organi. 2. In particolare, il presidente: a) presiede le sedute del consiglio e del comitato esecutivo; b) convoca le sedute del consiglio e del comitato esecutivo secondo le modalita' disciplinate dal regolamento generale; c) propone al consiglio la nomina del Rettore e dei membri dell'Advisory Board; d) puo' delegare al vice presidente, al consigliere delegato o al Rettore specifiche funzioni; e) adotta con procedura di urgenza le deliberazioni che si rendono necessarie in relazione alle materie attribuite al consiglio e al comitato esecutivo, sottoponendole a ratifica alla prima seduta utile dell'organismo competente.