(Statuto-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
           Il presidente del consiglio di amministrazione 
 
    1. Il presidente del consiglio di amministrazione  e'  il  legale
rappresentante dell'Universita' in tutte le sedi ed esercita tutte le
funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente, per  quanto
compatibile, nonche' tutte le funzioni non  espressamente  attribuite
dallo statuto ad altri organi. 
    2. In particolare, il presidente: 
      a) presiede le sedute del consiglio e del comitato esecutivo; 
      b) convoca le sedute del consiglio  e  del  comitato  esecutivo
secondo le modalita' disciplinate dal regolamento generale; 
      c) propone al consiglio la nomina  del  Rettore  e  dei  membri
dell'Advisory Board; 
      d) puo' delegare al vice presidente, al consigliere delegato  o
al Rettore specifiche funzioni; 
      e) adotta con procedura di  urgenza  le  deliberazioni  che  si
rendono necessarie in relazione alle materie attribuite al  consiglio
e al comitato esecutivo, sottoponendole a ratifica alla prima  seduta
utile dell'organismo competente.