Art. 9. Il consigliere delegato 1. Il consigliere delegato svolge le funzioni conferitegli con delega dal consiglio di amministrazione e sostituisce il presidente, in caso di sua assenza o di impedimento, qualora non sia stato nominato un vice presidente. 2. In particolare il consigliere delegato: a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformita' alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione; b) formula proposte al consiglio di amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive e progetti di competenza degli organi di governo; c) sovraintende al funzionamento dell'amministrazione ed all'operato del direttore generale; d) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove costituito, in quest'ultimo caso senza diritto di voto; e) opera sulla base di specifiche deleghe conferite dal consiglio di amministrazione e, sulle materie ad esso delegate, ha la rappresentanza legale dell'Ateneo.