(Statuto-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
                       Il consigliere delegato 
 
    1. Il consigliere delegato svolge le  funzioni  conferitegli  con
delega dal consiglio di amministrazione e sostituisce il  presidente,
in caso di sua assenza  o  di  impedimento,  qualora  non  sia  stato
nominato un vice presidente. 
    2. In particolare il consigliere delegato: 
      a) determina i criteri generali di organizzazione degli  uffici
in  conformita'   alle   direttive   impartite   dal   consiglio   di
amministrazione; 
      b) formula proposte al consiglio di  amministrazione  anche  ai
fini  della  elaborazione  di  programmi,  direttive  e  progetti  di
competenza degli organi di governo; 
      c)  sovraintende  al  funzionamento   dell'amministrazione   ed
all'operato del direttore generale; 
      d) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del
comitato  esecutivo,  ove  costituito,  in  quest'ultimo  caso  senza
diritto di voto; 
      e)  opera  sulla  base  di  specifiche  deleghe  conferite  dal
consiglio di amministrazione e, sulle materie ad esso delegate, ha la
rappresentanza legale dell'Ateneo.