Art. 3 
 
 
      Ulteriori interventi urgenti per la continuita' operativa 
                       del settore zootecnico 
 
  1. In ragione del diretto collegamento  tra  la  funzionalita'  dei
ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e
la mungitura degli animali, nonche' per la conservazione del latte  e
degli altri prodotti agroalimentari, di cui all'art. 7 dell'ordinanza
n. 393/2016 con l'esigenza abitativa connessa con la realizzazione di
moduli abitativi provvisori rurali  da  destinare  ai  conduttori  di
allevamenti zootecnici di cui all'art. 3 dell'ordinanza n.  399/2016,
come integrate dall'art. 4 della medesima  ordinanza  n.  399/2016  e
dall'art. 1 dell'ordinanza n. 415/2016,  le  attivita'  ivi  previste
sono  poste  in  essere,  nella  misura  eventualmente   strettamente
necessaria e con i limiti gia' previsti nelle disposizioni  medesime,
ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5,  dell'ordinanza  n.
394/2016, avvalendosi delle deroghe ivi richiamate. 
  2. Le singole strutture temporanee di cui al comma  1,  in  ragione
delle rispettive finalita' ed essendo volte al provvisorio ripristino
di situazioni preesistenti  strettamente  connesse  con  le  esigenze
abitative degli operatori, la salvaguardia della salute animale e  la
continuita'  dell'attivita'  produttiva,  non  sono   soggette   alla
valutazione di incidenza  ambientale.  In  occasione  della  relativa
rimozione, al termine dell'esigenza, si provvede al ripristino  delle
condizioni dei luoghi.