Art. 3 Ulteriori interventi urgenti per la continuita' operativa del settore zootecnico 1. In ragione del diretto collegamento tra la funzionalita' dei ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonche' per la conservazione del latte e degli altri prodotti agroalimentari, di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 393/2016 con l'esigenza abitativa connessa con la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 399/2016, come integrate dall'art. 4 della medesima ordinanza n. 399/2016 e dall'art. 1 dell'ordinanza n. 415/2016, le attivita' ivi previste sono poste in essere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti gia' previsti nelle disposizioni medesime, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016, avvalendosi delle deroghe ivi richiamate. 2. Le singole strutture temporanee di cui al comma 1, in ragione delle rispettive finalita' ed essendo volte al provvisorio ripristino di situazioni preesistenti strettamente connesse con le esigenze abitative degli operatori, la salvaguardia della salute animale e la continuita' dell'attivita' produttiva, non sono soggette alla valutazione di incidenza ambientale. In occasione della relativa rimozione, al termine dell'esigenza, si provvede al ripristino delle condizioni dei luoghi.