Art. 5 Disposizioni urgenti in materia di Piani stralcio per l'assetto idrogeologico 1. Al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze alloggiative conseguenti agli eventi sismici in premessa, mediante la realizzazione delle Strutture abitative di emergenza (SAE) cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016, delle strutture e moduli abitativi provvisori - container di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 406/2016, e delle strutture e moduli temporanei ad usi pubblici di cui all'art. 2 della medesima ordinanza n. 406/2016, i termini stabiliti per la modifica delle perimetrazioni del rischio frane e/o alluvioni, a seguito della realizzazione di interventi di mitigazione del rischio o di sopravvenuti nuovi studi o conoscenze, adottate nei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui agli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152/2006, sono ridotti di due terzi, ed il relativo procedimento deve comunque concludersi entro quarantacinque giorni.