Art. 5 
 
 
                 Disposizioni urgenti in materia di 
             Piani stralcio per l'assetto idrogeologico 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  il  soddisfacimento   delle   esigenze
alloggiative conseguenti agli eventi sismici in premessa, mediante la
realizzazione  delle  Strutture  abitative  di  emergenza  (SAE)  cui
all'art. 1 dell'ordinanza  n.  394/2016,  delle  strutture  e  moduli
abitativi provvisori - container di cui all'art. 1 dell'ordinanza  n.
406/2016, e delle strutture e moduli temporanei ad  usi  pubblici  di
cui all'art. 2  della  medesima  ordinanza  n.  406/2016,  i  termini
stabiliti per la modifica delle perimetrazioni del rischio frane  e/o
alluvioni, a seguito della realizzazione di interventi di mitigazione
del rischio o di sopravvenuti nuovi studi o conoscenze, adottate  nei
Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui agli articoli
66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152/2006, sono ridotti di  due
terzi, ed il relativo procedimento deve  comunque  concludersi  entro
quarantacinque giorni.