Art. 2 
 
 
                         Criteri di riparto 
 
  1.  In  attuazione  dell'art.  5,  comma   2,   lettera   d),   del
decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 15  ottobre  2013,  n.  119,  il  presente
decreto provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita' stanziate per  gli  anni
2015 e 2016 in unica  soluzione,  in  base  ai  criteri  indicati  ai
successivi commi 4, 5 e 6. 
  2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro
9.119.826 per il 2015 e ad euro 9.007.627 per il 2016, per un importo
complessivo di euro 18.127.453,  sono  ripartite  tra  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri: 
    a)  il  33  per  cento  dell'importo  complessivo,  pari  a  euro
5.982.059,49,  e'   destinato   all'istituzione   di   nuovi   centri
antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell'art. 5-bis, comma
2, lettera d), del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93; 
    b) la rimanente somma, pari ad euro 12.145.393,50,  e'  suddivisa
nella misura del 10 per cento  (pari  a  euro  1.214.539,35)  per  il
finanziamento aggiuntivo degli interventi  regionali  gia'  operativi
volti ad attuare azioni  di  assistenza  e  di  sostegno  alle  donne
vittime di violenza e  ai  loro  figli,  nonche',  sulla  base  della
programmazione regionale, nella misura del 45 per cento (pari ad euro
5.465.427,08) per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e
privati gia' esistenti in ogni Regione e  nella  misura  del  45  per
cento  (pari  ad  euro  5.465.427,08)  per  il  finanziamento   delle
case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni  Regione,  di
cui all'art. 5-bis, comma 2, lettere rispettivamente  b)  e  c),  del
citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. 
  3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,  lettera
a), pari ad euro 5.982.059,49, tra le Regioni e le Province  autonome
di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri  percentuali  di  riparto
del Fondo nazionale per le politiche sociali, secondo la tabella  «1»
allegata al presente decreto. 
  4. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,  lettera
b), pari ad euro 1.214.539,35, tra le Regioni e le Province  autonome
di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10 per cento  relativo
ai citati interventi regionali gia' operativi, si  basa  sui  criteri
percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche  sociali,
secondo la tabella «2» allegata al presente decreto. 
  5. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,  lettera
b), pari ad euro 10.930.854,16, tra le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45 per cento destinato
ai centri antiviolenza esistenti e il 45  per  cento  destinato  alle
case- rifugio esistenti, e' basato sui dati ISTAT del  primo  gennaio
2016 riferiti  alla  popolazione  residente  nelle  Regioni  e  nelle
Province Autonome nonche' sui dati forniti  al  Dipartimento  per  le
pari opportunita', in data 11 novembre 2016 e 14 novembre  2016,  dal
coordinamento tecnico  della  VIII  Commissione  «politiche  sociali»
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, relativi al
numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio  esistenti  nelle
Regioni e nelle Province autonome, secondo la tabella «2» allegata al
presente decreto. 
  6. La quota  di  risorse  ripartita  sulla  base  dei  criteri  del
presente decreto alle Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  pari
rispettivamente pari a euro 220.105 ed euro 242.296, e' acquisita  al
bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge  23
dicembre 2009, n. 191. A tale  fine  la  predetta  quota  e'  versata
all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368,  art.
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