Art. 3 Attivita' delle Regioni e del Governo 1. Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 6, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le Regioni, utilizzando il modello uniforme che sara' previamente concordato, presentano, entro il 31 marzo 2017, una relazione al Dipartimento per le pari opportunita', concernente le iniziative adottate nelle annualita' 2015 e 2016 per contrastare la violenza contro le donne, a valere sulle risorse finanziarie gia' ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014. 2. Il Dipartimento per le pari opportunita' trasferisce alle Regioni le risorse, secondo gli importi indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, a seguito di specifica richiesta da inoltrare a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo progettiviolenza@pec.governo.it Alla richiesta, da inviare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovra' essere allegata un'apposita scheda programmatica, che dovra' recare, per ciascuno degli interventi di cui alla lettere a) e b) dell'art. 2, comma 3: a) l'indicazione di obiettivi definiti; b) l'indicazione delle attivita' da realizzare per l'attuazione degli interventi e la predisposizione di un apposito cronoprogramma che indichi le tempistiche e le modalita'; c) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma. 3. A seguito della comunicazione di avvenuta presa d'atto da parte del Dipartimento per le pari opportunita' della scheda programmatica di cui al comma 2, le Regioni trasmettono al medesimo Dipartimento, non appena adottati, copia dei provvedimenti di programmazione delle risorse. 4. I trasferimenti delle risorse saranno erogati alle Regioni in un'unica soluzione, entro 45 giorni dalla presa d'atto da parte del Dipartimento per le pari opportunita' del ricevimento della scheda programmatica di cui al comma 2. 5. Nella definizione della programmazione degli interventi viene assicurata la consultazione dell'associazionismo di riferimento e degli altri attori pubblici e privati rilevanti. 6. Con cadenza semestrale, dalla data dell'effettiva disponibilita' delle risorse ripartite, le Regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunita' un'apposita relazione di monitoraggio, utilizzando un modello di scheda uniforme previamente concordato. Nella relazione devono essere fornite informazioni sugli interventi finanziati con le risorse del presente decreto, nonche' i dati aggiornati sul numero dei centri antiviolenza con i relativi accessi, e delle case-rifugio, con il numero delle donne accolte, sole o con la prole. 7. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza, nonche' per consentire il monitoraggio e la verifica delle attivita', anche sotto il profilo della tempistica, entro 120 giorni dalla data effettiva di disponibilita' delle risorse ripartite, le Regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunita' i provvedimenti regionali di programmazione, anche temporale, degli interventi di cui all'art. 2, comma 3. 8. Gli atti di cui ai commi 2 e 3, nonche' tutti gli atti di attuazione degli interventi, con indicazione dei beneficiari delle risorse e della procedura di assegnazione seguita, sono pubblicati tempestivamente sui siti internet delle Regioni, dandone comunicazione al Dipartimento per le pari opportunita'. 9. Nella programmazione degli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 2, comma 3, le Regioni considerano l'adozione di opportune modalita' volte alla sostenibilita' finanziaria ed operativa dei nuovi centri antiviolenza e delle nuove case-rifugio. 10. Nella programmazione degli interventi regionali gia' operativi di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 3, le Regioni possono tenere anche conto delle previsioni dell'art. 16, comma 1, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (cosiddetta «Convenzione di Istanbul»), per l'adozione di misure necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza sessuale e di genere. 11. Le Regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinche' i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa del 27 novembre 2014, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale. 12. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 3, sia affidata o delegata ai Comuni, alle Citta' metropolitane, agli Enti di area vasta, agli Enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri Enti pubblici, deve essere assicurato il rispetto degli adempimenti e delle priorita' previste dal presente decreto da parte di tali Enti. 13. Le Regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 3, e ai connessi adempimenti. 14. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle Regioni, secondo le modalita' del presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2018 comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore a far data dalla positiva verifica da parte dei competenti organi di controllo. Roma, 25 novembre 2016 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Sottosegretario di Stato De Vincenti Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 97