Art. 3 
 
 
                Attivita' delle Regioni e del Governo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 6, del citato  decreto-legge  14
agosto 2013, n. 93, le Regioni, utilizzando il modello  uniforme  che
sara' previamente concordato, presentano, entro il 31 marzo 2017, una
relazione al Dipartimento per le pari  opportunita',  concernente  le
iniziative adottate nelle annualita' 2015 e 2016 per  contrastare  la
violenza contro le donne, a valere  sulle  risorse  finanziarie  gia'
ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
luglio 2014. 
  2. Il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  trasferisce  alle
Regioni le  risorse,  secondo  gli  importi  indicati  nelle  tabelle
allegate al presente decreto, a seguito  di  specifica  richiesta  da
inoltrare  a  mezzo  posta  elettronica   certificata   all'indirizzo
progettiviolenza@pec.governo.it Alla richiesta, da inviare  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  dovra'
essere allegata un'apposita scheda programmatica, che dovra'  recare,
per ciascuno degli interventi di cui alla lettere a) e  b)  dell'art.
2, comma 3: 
    a) l'indicazione di obiettivi definiti; 
    b) l'indicazione delle attivita' da realizzare  per  l'attuazione
degli interventi e la predisposizione di un  apposito  cronoprogramma
che indichi le tempistiche e le modalita'; 
    c) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma. 
  3. A seguito della comunicazione di avvenuta presa d'atto da  parte
del Dipartimento per le pari opportunita' della scheda  programmatica
di cui al comma 2, le Regioni trasmettono al  medesimo  Dipartimento,
non appena adottati, copia dei provvedimenti di programmazione  delle
risorse. 
  4. I trasferimenti delle risorse saranno erogati  alle  Regioni  in
un'unica soluzione, entro 45 giorni dalla presa d'atto da  parte  del
Dipartimento per le pari opportunita' del  ricevimento  della  scheda
programmatica di cui al comma 2. 
  5. Nella definizione della programmazione  degli  interventi  viene
assicurata la consultazione  dell'associazionismo  di  riferimento  e
degli altri attori pubblici e privati rilevanti. 
  6. Con cadenza semestrale, dalla data dell'effettiva disponibilita'
delle risorse ripartite, le Regioni trasmettono al  Dipartimento  per
le  pari  opportunita'   un'apposita   relazione   di   monitoraggio,
utilizzando un modello di  scheda  uniforme  previamente  concordato.
Nella relazione devono essere fornite informazioni  sugli  interventi
finanziati con le  risorse  del  presente  decreto,  nonche'  i  dati
aggiornati sul numero dei centri antiviolenza con i relativi accessi,
e delle case-rifugio, con il numero delle donne accolte, sole  o  con
la prole. 
  7. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza,
nonche' per consentire il monitoraggio e la verifica delle attivita',
anche sotto il profilo della tempistica, entro 120 giorni dalla  data
effettiva di  disponibilita'  delle  risorse  ripartite,  le  Regioni
trasmettono al Dipartimento per le pari opportunita' i  provvedimenti
regionali di programmazione, anche temporale, degli interventi di cui
all'art. 2, comma 3. 
  8. Gli atti di cui ai commi 2  e  3,  nonche'  tutti  gli  atti  di
attuazione degli interventi, con indicazione  dei  beneficiari  delle
risorse e della procedura di assegnazione  seguita,  sono  pubblicati
tempestivamente   sui   siti   internet   delle   Regioni,    dandone
comunicazione al Dipartimento per le pari opportunita'. 
  9. Nella programmazione degli interventi di  cui  alla  lettera  a)
dell'art. 2, comma 3, le Regioni considerano l'adozione di  opportune
modalita' volte alla  sostenibilita'  finanziaria  ed  operativa  dei
nuovi centri antiviolenza e delle nuove case-rifugio. 
  10. Nella programmazione degli interventi regionali gia'  operativi
di cui alla lettera b) dell'art.  2,  comma  3,  le  Regioni  possono
tenere anche conto delle previsioni  dell'art.  16,  comma  1,  della
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta  alla
violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica   (cosiddetta
«Convenzione di Istanbul»), per l'adozione di misure  necessarie  per
istituire o sostenere  programmi  rivolti  agli  autori  di  atti  di
violenza sessuale e di genere. 
  11. Le Regioni e lo Stato adottano tutte  le  opportune  iniziative
affinche' i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e  dalle
case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa
del  27  novembre  2014,  siano  erogati  a  favore   delle   persone
interessate senza limitazioni  dovute  alla  residenza,  domicilio  o
dimora in uno specifico territorio regionale. 
  12. Nel caso in cui la gestione  degli  interventi  previsti  dalle
lettere a) e b) dell'art. 2, comma 3,  sia  affidata  o  delegata  ai
Comuni, alle Citta' metropolitane, agli Enti di area vasta, agli Enti
gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri  Enti  pubblici,
deve  essere  assicurato  il  rispetto  degli  adempimenti  e   delle
priorita' previste dal presente decreto da parte di tali Enti. 
  13. Le Regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una
struttura referente unica per tutte le  comunicazioni  relative  agli
interventi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 3, e  ai
connessi adempimenti. 
  14. Il mancato utilizzo  delle  risorse  da  parte  delle  Regioni,
secondo  le  modalita'  del  presente  decreto,   entro   l'esercizio
finanziario 2018 comporta la revoca dei finanziamenti, i  quali  sono
versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle
pari opportunita'. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore  a  far  data  dalla  positiva
verifica da parte dei competenti organi di controllo. 
 
    Roma, 25 novembre 2016 
 
                                                p. Il Presidente      
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                  De Vincenti         
 

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