Art. 2 Diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale 1. Per ciascuna registrazione di medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale il diritto annuale a carico di ciascun titolare da versare all'AIFA, e' pari al 20 per cento dell'importo del diritto di cui all'art. 4, comma 5, del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53. 2. Tempi e modalita' per la corresponsione del diritto annuale di cui al comma 1 sono fissati con delibera del consiglio di amministrazione dell'AIFA.