Art. 2 
 
Diritto annuale  dovuto  per  ciascuna  registrazione  di  medicinale
  omeopatico e per ciascuna registrazione di  medicinale  di  origine
  vegetale basata sull'impiego tradizionale 
  1. Per  ciascuna  registrazione  di  medicinale  omeopatico  e  per
ciascuna registrazione  di  medicinale  di  origine  vegetale  basata
sull'impiego tradizionale il diritto  annuale  a  carico  di  ciascun
titolare da versare all'AIFA, e' pari al 20  per  cento  dell'importo
del diritto di cui all'art. 4, comma  5,  del  decreto  del  Ministro
della salute 29 marzo 2012, n. 53. 
  2. Tempi e modalita' per la corresponsione del diritto  annuale  di
cui  al  comma  1  sono  fissati  con  delibera  del   consiglio   di
amministrazione dell'AIFA.