Art. 3 Incremento e aggiornamento automatico annuale delle tariffe e dei diritti 1. Fermo quanto previsto al successivo art. 8 del presente decreto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 158, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, e di cui all'art. 9-duodecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le tariffe di cui all'art. 1, il diritto di cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' il diritto di cui all'art. 4, comma 5, del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53, sono incrementati, fino al 2019, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, nella misura determinata dalla variazione percentuale prevista dalla Tabella B allegata al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e gli importi vigenti al 31 dicembre sono automaticamente aggiornati entro il mese di marzo dell'anno successivo sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre. 2. L'incremento e l'aggiornamento annuale di cui al comma 1, sono tempestivamente pubblicati nel sito istituzionale dell'AIFA: www.agenziafarmaco.gov.it