Art. 3 
 
            Incremento e aggiornamento automatico annuale 
                     delle tariffe e dei diritti 
 
  1. Fermo quanto previsto al successivo art. 8 del presente decreto,
ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 158, comma 12,  terzo
periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni,  e  di  cui  all'art.  9-duodecies,   comma   3,   del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le tariffe di cui all'art.  1,  il
diritto di cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' il diritto di
cui all'art. 4, comma 5, del decreto del  Ministro  della  salute  29
marzo 2012, n. 53, sono incrementati, fino al 2019, a  decorrere  dal
1° gennaio di ogni anno, nella misura  determinata  dalla  variazione
percentuale prevista dalla Tabella B  allegata  al  decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, e  gli  importi  vigenti  al  31  dicembre  sono
automaticamente  aggiornati  entro  il  mese   di   marzo   dell'anno
successivo sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT  del
costo della vita riferite al mese di dicembre. 
  2. L'incremento e l'aggiornamento annuale di cui al comma  1,  sono
tempestivamente  pubblicati   nel   sito   istituzionale   dell'AIFA:
www.agenziafarmaco.gov.it