Art. 4 Modalita' di versamento delle tariffe 1. Le tariffe di cui al presente decreto sono versate nei sessanta giorni antecedenti alla presentazione dell'istanza o domanda della prestazione, utilizzando il sistema «versamento tariffe» presente sul sito istituzionale dell'AIFA: www.agenziafarmaco.gov.it 2. Qualora nei sessanta giorni successivi al pagamento non faccia seguito la presentazione dell'istanza o della domanda, le somme versate possono essere oggetto di rimborso ai sensi dell'art. 6 del presente decreto. 3. In caso di mancata corresponsione delle tariffe dovute, se per effetto di procedure di silenzio assenso l'azienda interessata ha acquisito l'autorizzazione richiesta, nessun'altra domanda concernente il medesimo medicinale puo' essere presa in considerazione se non previo pagamento della tariffa inizialmente non corrisposta, in applicazione dell'art. 158, comma 13, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.