Art. 5 
 
                       Rimborso delle tariffe 
 
  1. In caso di rinuncia o mancata presentazione della domanda  o  in
caso di erroneo versamento  e'  ammesso  il  rimborso  della  tariffa
versata in base al presente decreto, con istanza rivolta  all'AIFA  e
al Ministero della salute per il tramite dell'AIFA, nel  rispetto  di
quanto disposto nei commi 2 e 3. 
  2. Qualora sia presentata una richiesta di rimborso  ai  sensi  del
comma 1, l'AIFA trattiene,  a  titolo  di  reintegrazione  dei  costi
amministrativi sostenuti per le attivita' svolte, una quota  pari  al
10% dell'importo versato, fino  a  un  massimo  di  euro  500,00  per
ciascuna richiesta di rimborso. 
  3. In caso di richiesta  di  rimborso  intervenuta  successivamente
all'avvio  dell'iter  tecnico-scientifico  di  valutazione,  non   e'
ammesso alcun rimborso della tariffa versata. 
  4. In tutti i casi in cui  e'  previsto  il  rimborso,  l'AIFA,  su
richiesta del soggetto interessato, puo' imputare  il  corrispondente
importo versato al fine del pagamento  di  ulteriori  e/o  successive
prestazioni richieste.