Art. 5 Rimborso delle tariffe 1. In caso di rinuncia o mancata presentazione della domanda o in caso di erroneo versamento e' ammesso il rimborso della tariffa versata in base al presente decreto, con istanza rivolta all'AIFA e al Ministero della salute per il tramite dell'AIFA, nel rispetto di quanto disposto nei commi 2 e 3. 2. Qualora sia presentata una richiesta di rimborso ai sensi del comma 1, l'AIFA trattiene, a titolo di reintegrazione dei costi amministrativi sostenuti per le attivita' svolte, una quota pari al 10% dell'importo versato, fino a un massimo di euro 500,00 per ciascuna richiesta di rimborso. 3. In caso di richiesta di rimborso intervenuta successivamente all'avvio dell'iter tecnico-scientifico di valutazione, non e' ammesso alcun rimborso della tariffa versata. 4. In tutti i casi in cui e' previsto il rimborso, l'AIFA, su richiesta del soggetto interessato, puo' imputare il corrispondente importo versato al fine del pagamento di ulteriori e/o successive prestazioni richieste.