Art. 6 Riduzioni ed esenzioni 1. Ai sensi dell'art. 158, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, per gli enti pubblici e per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, sono ridotti del 25% gli importi delle tariffe dovute per le variazioni delle AIC di cui al capitolo A ("modifiche amministrative") e di cui ai punti B.I.a.1, B.II.b.1, B.II.b.2 e C.I.8 dell'allegato al documento recante «Orientamenti riguardanti i particolari delle diverse categorie di variazioni, l'applicazione delle procedure di cui ai capi II, II-bis, III e IV del regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, nonche' la documentazione da presentare conformemente a tali procedure», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 2 agosto 2013, n. C 223. 2. Per gli enti pubblici e per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, gli importi del diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale, determinati dal combinato disposto di cui all'art. 2, comma 1, e di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, sono ridotti del 25%. 3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 158, comma 12, quarto periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, nell'allegato 2 del presente decreto sono individuate le variazioni di AIC tra loro collegate da un rapporto di consequenzialita' o correlazione alle quali, in quanto non comportano una prestazione aggiuntiva da parte dell'AIFA, si applica un'unica tariffa, corrispondente a quella dovuta per la variazione di livello piu' alto.