Art. 6 
 
                       Riduzioni ed esenzioni 
 
  1. Ai sensi dell'art. 158, comma 12, secondo periodo,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive  modificazioni,  per
gli enti pubblici e per le  piccole  e  medie  imprese  di  cui  alla
raccomandazione 2003/361/CE, sono ridotti del 25% gli  importi  delle
tariffe dovute per le variazioni delle  AIC  di  cui  al  capitolo  A
("modifiche amministrative") e di cui  ai  punti  B.I.a.1,  B.II.b.1,
B.II.b.2 e C.I.8 dell'allegato  al  documento  recante  «Orientamenti
riguardanti i particolari  delle  diverse  categorie  di  variazioni,
l'applicazione delle procedure di cui ai capi II, II-bis,  III  e  IV
del regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24  novembre
2008,  concernente  l'esame  delle  variazioni  dei   termini   delle
autorizzazioni all'immissione in  commercio  di  medicinali  per  uso
umano e  di  medicinali  veterinari,  nonche'  la  documentazione  da
presentare conformemente a tali procedure», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 2 agosto 2013, n. C 223. 
  2. Per gli enti pubblici e per le piccole e medie  imprese  di  cui
alla raccomandazione 2003/361/CE, gli  importi  del  diritto  annuale
dovuto per ciascuna registrazione  di  medicinale  omeopatico  e  per
ciascuna registrazione  di  medicinale  di  origine  vegetale  basata
sull'impiego tradizionale, determinati dal combinato disposto di  cui
all'art. 2, comma 1, e di cui  all'art.  3,  comma  1,  del  presente
decreto, sono ridotti del 25%. 
  3. Ai sensi di quanto disposto  dall'art.  158,  comma  12,  quarto
periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni, nell'allegato 2 del presente decreto sono  individuate
le  variazioni  di  AIC  tra  loro  collegate  da  un   rapporto   di
consequenzialita' o correlazione alle quali, in quanto non comportano
una prestazione aggiuntiva da parte dell'AIFA,  si  applica  un'unica
tariffa, corrispondente a quella dovuta per la variazione di  livello
piu' alto.