IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»,  e,  in  particolare,  l'art.  5,  comma  1,
lettera d); 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque e,  in  particolare,  l'art.  13,  il
quale dispone, al comma 1, che  «per  ciascun  distretto  idrografico
interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a
far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico»,  e,  al
comma 7, che  «i  piani  di  gestione  dei  bacini  idrografici  sono
riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata  in  vigore
della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in  materia  ambientale»,   e   successive   modificazioni,   e,   in
particolare, la parte III, recante «Norme in materia  di  difesa  del
suolo  e  lotta  alla  desertificazione,  di   tutela   delle   acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»; 
  Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli  da  11  a  18  del  citato
decreto legislativo n. 152 del  2006,  concernenti  la  procedura  di
valutazione ambientale strategica; 
  Visti gli articoli 57 e 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
concernenti le modalita' di adozione  e  approvazione  del  Piano  di
bacino distrettuale; 
  Visto l'art. 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n. 221  del  2015,
ai sensi  del  quale  il  piano  di  gestione  delle  acque  previsto
dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e' considerato «stralcio  del
piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»; 
  Visti l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  rubricato
«Valore, finalita' e contenuti del Piano di bacino  distrettuale»,  e
il successivo art. 117, relativo al Piano di  gestione,  che  prevede
che «per ciascun  distretto  idrografico  e'  adottato  un  Piano  di
gestione che rappresenta articolazione interna del  Piano  di  bacino
distrettuale di cui all'art. 65»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  208,  recante  «Misure
straordinarie  in  materia  di  risorse  idriche  e   di   protezione
dell'ambiente»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   27
febbraio 2009, n. 13, che all'art. 1, comma 1 (che ha  modificato  il
comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo 152 del  2006),  ha
previsto «nelle more della  costituzione  dei  distretti  idrografici
(...)  e  della  eventuale  revisione   della   relativa   disciplina
legislativa» la proroga delle Autorita' di bacino di cui  alla  legge
18 maggio 1989, n. 183; 
  Visto  il  decreto  legislativo  10  dicembre  2010,  n.  219,   di
«Attuazione  della  direttiva  2008/105/CE  relativa  a  standard  di
qualita' ambientale nel settore della politica delle  acque,  recante
modifica  e  successiva  abrogazione  delle   direttive   82/176/CEE,
83/513/CEE,  84/156/CEE,  84/491/CEE,  86/280/CEE,  nonche'  modifica
della direttiva 2000/60/CE e recepimento della  direttiva  2009/90/CE
che stabilisce, conformemente alla direttiva  2000/60/CE,  specifiche
tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio  dello  stato  delle
acque», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera  a),  ai  sensi
del quale «ai fini dell'adempimento degli  obblighi  derivanti  dalle
direttive 2000/60/CE e  2007/60/CE,  nelle  more  della  costituzione
delle Autorita' di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18  maggio
1989, n. 183, provvedono  all'aggiornamento  dei  Piani  di  gestione
previsti all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE. A  tale  fine  dette
Autorita' svolgono funzioni  di  coordinamento  nei  confronti  delle
regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici», e  comma  2,
secondo cui «agli adempimenti di cui al comma 1 lettere a) e b),  nel
caso di distretti nei quali  non  e'  presente  alcuna  autorita'  di
bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»,  che,  all'art.
51, ha dettato nuove «Norme  in  materia  di  Autorita'  di  bacino»,
sostituendo integralmente gli articoli 63 e  64  del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006  e  prevedendo  che  «in  fase  di  prima
attuazione, dalla data di entrata in  vigore  della  (...)  legge  le
funzioni di Autorita' di bacino distrettuale  sono  esercitate  dalle
Autorita' di bacino di  rilievo  nazionale  di  cui  all'art.  4  del
decreto legislativo 10 dicembre 2010, n.  219,  che  a  tal  fine  si
avvalgono delle strutture, del personale, dei beni  e  delle  risorse
strumentali delle Autorita'  di  bacino  regionali  e  interregionali
comprese nel proprio distretto»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2015, con il quale e' stato approvato  il  primo  Piano  di  gestione
delle acque del distretto idrografico della Sicilia; 
  Preso atto che nel mese di marzo 2015 e' stata avviata la procedura
di partecipazione pubblica attraverso la pubblicazione sul  sito  web
della Regione Sicilia  della  «Valutazione  globale  provvisoria  dei
principali problemi di gestione delle acque», ai sensi dell'art.  66,
comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006,  e  che
nel mese di febbraio 2016 e' stata pubblicata la relazione di sintesi
del Piano  relativa  ai  contenuti  strategici  del  nuovo  Piano  di
gestione e sono stati svolti una serie di  incontri  con  stakeholder
istituzionali e non, sulle principali tematiche affrontate dal Piano; 
  Considerato che, con determinazione protocollo n. 244 del 22 giugno
2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali, in  qualita'
di autorita' competente,  su  parere  della  Commissione  tecnica  di
verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 2098 del 10 giugno  2016,
ha stabilito di escludere da VAS il secondo Piano di  gestione  delle
acque  del  distretto  idrografico  della  Sicilia,  fissando  alcune
raccomandazioni per l'aggiornamento del medesimo; 
  Vista la deliberazione n. 228 del 29 giugno 2016, con la  quale  la
giunta regionale di Governo della Regione Siciliana ha approvato,  ai
sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del  2010,
l'aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della
Sicilia,  predisposto  ai  sensi   dell'art.   13   della   direttiva
2000/60/CE, e i relativi allegati; 
  Considerato che  la  Regione  Siciliana,  in  coerenza  con  quanto
disposto dalla direttiva 2000/60/CE, ha  promosso  la  partecipazione
attiva di tutte le parti  interessate  all'elaborazione  del  secondo
Piano  di  gestione  delle  acque  del  distretto  idrografico  della
Sicilia, provvedendo  a  pubblicare  e  rendere  disponibili  per  le
osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti i documenti relativi al
secondo Piano di gestione delle acque; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, espresso nella seduta del 15 settembre 2016; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 27 ottobre 2016; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   1. E' approvato il secondo  Piano  di  gestione  delle  acque  del
distretto idrografico della Sicilia, predisposto ai  sensi  dell'art.
13 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.