IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d); Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l'art. 13, il quale dispone, al comma 1, che «per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di gestione del bacino idrografico», e, al comma 7, che «i piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»; Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica; Visti gli articoli 57 e 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti le modalita' di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale; Visto l'art. 63, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione delle acque previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e' considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»; Visti l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalita' e contenuti del Piano di bacino distrettuale», e il successivo art. 117, relativo al Piano di gestione, che prevede che «per ciascun distretto idrografico e' adottato un Piano di gestione che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all'art. 1, comma 1 (che ha modificato il comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo 152 del 2006), ha previsto «nelle more della costituzione dei distretti idrografici (...) e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa» la proroga delle Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, di «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera a), ai sensi del quale «ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle Autorita' di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all'aggiornamento dei Piani di gestione previsti all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette Autorita' svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici», e comma 2, secondo cui «agli adempimenti di cui al comma 1 lettere a) e b), nel caso di distretti nei quali non e' presente alcuna autorita' di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni»; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che, all'art. 51, ha dettato nuove «Norme in materia di Autorita' di bacino», sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevedendo che «in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (...) legge le funzioni di Autorita' di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorita' di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2015, con il quale e' stato approvato il primo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia; Preso atto che nel mese di marzo 2015 e' stata avviata la procedura di partecipazione pubblica attraverso la pubblicazione sul sito web della Regione Sicilia della «Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque», ai sensi dell'art. 66, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, e che nel mese di febbraio 2016 e' stata pubblicata la relazione di sintesi del Piano relativa ai contenuti strategici del nuovo Piano di gestione e sono stati svolti una serie di incontri con stakeholder istituzionali e non, sulle principali tematiche affrontate dal Piano; Considerato che, con determinazione protocollo n. 244 del 22 giugno 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali, in qualita' di autorita' competente, su parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 2098 del 10 giugno 2016, ha stabilito di escludere da VAS il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia, fissando alcune raccomandazioni per l'aggiornamento del medesimo; Vista la deliberazione n. 228 del 29 giugno 2016, con la quale la giunta regionale di Governo della Regione Siciliana ha approvato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2010, l'aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE, e i relativi allegati; Considerato che la Regione Siciliana, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, ha promosso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia, provvedendo a pubblicare e rendere disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti i documenti relativi al secondo Piano di gestione delle acque; Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 15 settembre 2016; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 2016; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Decreta: Art. 1 1. E' approvato il secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.