Art. 3 
 
  1. Il Piano di  gestione  delle  acque  del  distretto  idrografico
dell'Appennino Settentrionale di cui all'art. 1 costituisce  stralcio
funzionale  del   Piano   di   bacino   del   distretto   idrografico
dell'Appennino settentrionale e ha valore di  piano  territoriale  di
settore. 
  2. Il Piano di  gestione  delle  acque  del  distretto  idrografico
dell'Appennino Settentrionale costituisce lo  strumento  conoscitivo,
normativo e tecnico-operativo mediante il quale  sono  pianificate  e
programmate le azioni  e  le  misure  finalizzate  a  garantire,  per
l'ambito   territoriale   costituito   dal   distretto    idrografico
dell'Appennino Settentrionale, il perseguimento degli scopi  e  degli
obiettivi ambientali stabiliti ai sensi degli articoli 1  e  4  della
direttiva 2000/60/CE e del decreto legislativo n. 152/2006. 
  3. Le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  si  conformano  alle
disposizioni  del  Piano  di  gestione  delle  acque  del   distretto
idrografico dell'Appennino settentrionale di cui al presente decreto,
in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. 
  4. Il Piano di  gestione  delle  acque  del  distretto  idrografico
dell'Appennino Settentrionale e' riesaminato e aggiornato nei modi  e
nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dallo stesso Piano.