Art. 2 
 
        Proroga dei termini di cui al decreto 31 luglio 2015 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  1. Per i dati dei  documenti  fiscali  relativi  all'anno  2016  da
trasmettere al Sistema TS ai sensi  del  Decreto  31/7/2015,  Decreto
2/8/2016 e Decreto 16/9/2016 in conformita' con quanto  previsto  dal
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 gennaio
2017, i termini di cui al medesimo decreto 31/7/2015 sono  modificati
come segue: 
    a. l'assistito puo' esercitare l'opposizione di cui  all'art.  3,
comma 4, del decreto 31 luglio 2015  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze dal 10 febbraio 2017 al 9 marzo 2017; 
    b. il termine, di  cui  al  paragrafo  4.6  dell'allegato  A  del
decreto  31/7/2015,  entro  il  quale  deve  essere   effettuata   la
trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle
strutture sanitarie e dei medici, e' prorogato al 9 febbraio 2017. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 gennaio 2017 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco