Art. 2 Proroga dei termini di cui al decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze 1. Per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2016 da trasmettere al Sistema TS ai sensi del Decreto 31/7/2015, Decreto 2/8/2016 e Decreto 16/9/2016 in conformita' con quanto previsto dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2017, i termini di cui al medesimo decreto 31/7/2015 sono modificati come segue: a. l'assistito puo' esercitare l'opposizione di cui all'art. 3, comma 4, del decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze dal 10 febbraio 2017 al 9 marzo 2017; b. il termine, di cui al paragrafo 4.6 dell'allegato A del decreto 31/7/2015, entro il quale deve essere effettuata la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle strutture sanitarie e dei medici, e' prorogato al 9 febbraio 2017. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 2017 Il Ragioniere generale dello Stato: Franco