Art. 10 
 
                  Sedi e articolazione territoriale 
 
  1. L'Autorita' di bacino, istituita ai sensi dell'art. 63, comma 1,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  ha  la  propria  sede
presso  la  sede  gia'  assegnata  dal  Demanio  ad  uso  governativo
all'Autorita' di bacino nazionale presente nel distretto  idrografico
di riferimento, salvo quanto previsto ai commi seguenti. 
  2. Nel caso in cui sia previsto l'accorpamento di piu' Autorita' di
bacino nazionali in distretti idrografici piu' ampi,  sono  mantenute
tutte le sedi gia' assegnate dal  Demanio  ad  uso  governativo  alle
Autorita' di bacino nazionali. 
  3. Nel caso in cui non vi siano sedi assegnate dal Demanio  ad  uso
governativo all'Autorita' di bacino nazionale presente nel  distretto
idrografico di riferimento, l'Autorita' di bacino ha sede  temporanea
presso la sede, in  comodato  d'uso  o  in  affitto,  della  medesima
Autorita' di bacino nazionale. Fermo quanto previsto al comma 1,  nel
caso di cui al presente comma la sede  definitiva  dell'Autorita'  di
bacino puo' essere individuata ai sensi del comma 4. 
  4. Fermo quanto previsto al comma 2, al fine di garantire  un  piu'
efficiente esercizio  delle  funzioni,  l'Autorita'  di  bacino  puo'
essere  articolata  a  livello  territoriale,  utilizzando  le   sedi
regionali  delle  soppresse   Autorita'   di   bacino   regionali   e
interregionali  o  ulteriori  sedi  assegnate  dal  Demanio  ad   uso
governativo o messe a disposizione in comodato d'uso  gratuito  dalle
regioni e province autonome il  cui  territorio  e'  interessato  dal
distretto idrografico. Il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152 e s.m.i., emanato d'intesa con  le  regioni  e  province
autonome interessate, definisce gli  impegni  assunti  ai  sensi  del
presente comma.