Art. 12 
 
Modalita' di attuazione  delle  disposizioni  del  decreto  ai  sensi
  dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 
  1. Ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre  2015,  n.
221, dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
soppresse  le  Autorita'  di  bacino  nazionali,   interregionali   e
regionali di cui alla legge  183/1989.  I  segretari  generali  delle
Autorita' di bacino nazionali restano in  carica  e  sono  incaricati
dell'attuazione del presente decreto  ai  fini  dell'avvio  operativo
delle Autorita' di bacino,  svolgendo  le  funzioni  loro  attribuite
comunque non oltre la nomina dei segretari generali  delle  Autorita'
di bacino. A  tal  fine,  per  i  distretti  idrografici  delle  Alpi
orientali e dell'Appennino settentrionale, in ragione della  presenza
di  piu'  Autorita'  di   bacino   nazionali,   si   fa   riferimento
all'Autorita' di bacino nazionale che ha svolto ai sensi dell'art.  4
del  decreto  legislativo  10  dicembre  2010,  n.  219  funzione  di
coordinamento nei rispettivi distretti idrografici. 
  2. Per le finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  i  segretari
generali di cui al comma 1 provvedono entro 30 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto alla ricognizione del personale  e  delle
risorse  strumentali  e  finanziarie  delle   Autorita'   di   bacino
nazionali, interregionali e regionali  di  cui  alla  legge  183/1989
territorialmente corrispondenti. Tale attivita'  e'  funzionale  alla
predisposizione del d.c.p.m. di cui all'art. 63 comma 4  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. In particolare i segretari
generali provvedono: 
    a. alla individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi; 
    b. alla ricognizione di tutte le  risorse  strumentali  mobili  e
immobili; 
    c. all'accertamento  delle  risorse  finanziarie  presenti  nelle
contabilita' e nei bilanci; 
    d. all'accertamento delle dotazioni organiche e del personale  in
servizio, con l'individuazione delle  tipologie  contrattuali,  delle
categorie e dei profili professionali esistenti. 
  3. I segretari  generali  di  cui  al  comma  1,  entro  45  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, provvedono  a  convocare
la conferenza istituzionale  permanente  al  fine  di  deliberare  lo
Statuto dell'Autorita' di bacino, la dotazione organica provvisoria e
la dotazione strumentale e finanziaria provvisoria, sulla base  della
ricognizione di cui al comma 2 nonche' per assicurare la  continuita'
nello svolgimento delle funzioni distrettuali. 
  4.  I  dipendenti  delle  Autorita'  di  bacino  interregionali   e
regionali di cui alla legge 183/1989 incardinati non nei ruoli  delle
medesime Autorita' ma nei ruoli regionali o di altre  amministrazioni
locali, possono esercitare il diritto di optare per il  trasferimento
nelle dotazioni organiche provvisorie delle Autorita' di bacino cosi'
come determinate ai sensi del comma 3. Il decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri  di  cui  all'art.  63  comma  4  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. emanato  d'intesa  con  le
regioni e province autonome interessate, individua anche il personale
che ha esercitato il diritto di opzione di cui al presente comma. 
  5. Per i rapporti di lavoro, diversi da quelli di  cui  all'art.  8
comma 2 del presente decreto e in corso con le  Autorita'  di  bacino
nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 alla
data di entrata in vigore del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri di cui all'art. 63 comma 4  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l'Autorita' di bacino subentra a  tutti
gli effetti nella titolarita' dei relativi  contratti  che  rimangono
efficaci fino alla data di scadenza di ciascuno di essi. 
  6. Per le  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  i  segretari
generali di cui al comma 1 si avvalgono,  anche  mediante  delega  di
firma,  delle  strutture  delle  Autorita'   di   bacino   nazionali,
interregionali e regionali ovvero, d'intesa  con  le  regioni,  delle
strutture regionali comprese nel proprio distretto che svolgono, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di Autorita'
di bacino. 
  7. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'art.63 comma 4 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152 e s.m.i. le attivita' di pianificazione di  bacino,  ivi
compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani  di  bacino  e  le
attivita' di aggiornamento e modifica  dei  medesimi  piani,  facenti
capo alle soppresse Autorita' di bacino nazionali,  interregionali  e
regionali e alle strutture regionali comprese nei  singoli  distretti
che svolgono, alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,
funzioni di autorita' di bacino, sono esercitate con le modalita'  di
cui al comma 6. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare approva gli atti necessari  per  assicurare
l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci  funzionali  e
territoriali, d'intesa con  le  regioni  e  le  Autorita'  di  bacino
ricadenti nei singoli distretti. 
  8.  Entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63 comma 4  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.  sono  predisposti
dalle Autorita' di bacino  interessate,  d'intesa  con  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  specifici
accordi al fine di definire le modalita' di trasferimento dei dati  e
delle  informazioni  tecniche  relative  ai  bacini   dei   distretti
idrografici di competenza che  ai  sensi  dell'art.  64  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  s.m.i.  risultano  inseriti  in
altro distretto. 
  9. Per quanto non espressamente specificato  nel  presente  decreto
trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.