Art. 3 1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico del fiume Serchio e ha valore di piano territoriale di settore. 2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico del fiume Serchio, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2007/60/CE e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio di cui al presente decreto, in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. 4. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio e' riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2007/60/CE e dallo stesso Piano.