Art. 3 
 
  1. Il Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni  del  distretto
idrografico del fiume Serchio di cui all'art. 1 costituisce  stralcio
funzionale del Piano di bacino del distretto  idrografico  del  fiume
Serchio e ha valore di piano territoriale di settore. 
  2. Il Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni  del  distretto
idrografico del fiume Serchio costituisce lo  strumento  conoscitivo,
normativo e tecnico-operativo mediante il quale  sono  pianificate  e
programmate le azioni  e  le  misure  finalizzate  a  garantire,  per
l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico del  fiume
Serchio, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di  cui  alla
direttiva 2007/60/CE e al decreto legislativo 23  febbraio  2010,  n.
49. 
  3. Le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  si  conformano  alle
disposizioni del Piano di  gestione  del  rischio  di  alluvioni  del
distretto idrografico del fiume Serchio di cui al  presente  decreto,
in conformita' con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. 
  4. Il Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni  del  distretto
idrografico del fiume Serchio e' riesaminato e aggiornato nei modi  e
nei tempi previsti dalla direttiva 2007/60/CE e dallo stesso Piano.