IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al  Governo  per  la  riorganizzazione  della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2012,
n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n.
213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero a norma dell'art.  1,  comma  2,  della
legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i
tribunali  ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le  procure   della
Repubblica  specificamente  individuati  dalla  tabella  A  ad   esso
allegata; 
  Visto l'art.  2  del  medesimo  provvedimento,  con  il  quale,  in
conformita' delle previsioni dell'art. 1,  sono  state  apportate  le
consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,
prevedendo, tra l'altro, la sostituzione  della  tabella  A  ad  esso
allegata  con  la  tabella  di  cui  all'allegato  1   del   medesimo
provvedimento; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  2012,  n.  213,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici  dei
giudici di pace, a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici
del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con  il  quale  e'
stato sostituito l'art. 2 della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo,  con  il
quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla  pubblicazione
di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra
loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice  di
pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  14,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio  2014,  n.  48,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n.  155,
e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli
uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, con il quale  la  tabella  A  allegata  al  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite  dalle  tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; 
  Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e  B  allegate
al decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156  e  la  tabella  A
allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono  state  sostituite
dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente
«Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante  «Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12  settembre  2014,  convertito,
con modificazioni, con legge 10 novembre  2014,  n.  162,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014; 
  Visto, in particolare, l'art. 21-bis, con il quale, in  conformita'
dell'impianto normativo e  dell'assetto  territoriale  delineati  dal
decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati  istituiti  gli  uffici
del  giudice  di  Barra  e  Ostia,  rinviando  a  specifico   decreto
ministeriale  la  fissazione  della  data  di  inizio  del   relativo
funzionamento; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del  1°  dicembre  2014,  n.  279,  e  successive
variazioni, con il quale,  all'esito  della  decorrenza  dei  termini
perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed  in
attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.
156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di  pace
mantenute con oneri a  carico  degli  enti  locali,  procedendo  alla
puntuale  ricognizione  dell'assetto  territoriale  fissato  per   la
giustizia di prossimita'; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11; 
  Visto, in particolare, l'art. 2,  comma  1-bis,  con  il  quale  il
termine di cui  all'art.  3,  comma  2,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2012, n. 156, innanzi citato,  e'  stato  differito  al  30
luglio  2015,  prevedendo  la  possibilita'  per  gli   enti   locali
interessati, anche consorziati tra loro,  per  le  unioni  di  comuni
nonche' per le comunita' montane, di  chiedere  il  ripristino  degli
uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente  tabella
A allegata al medesimo provvedimento, con competenza  sui  rispettivi
territori; 
  Visto il decreto ministeriale  27  maggio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179, con il quale sono stati
ripristinati gli uffici del giudice di pace  specificamente  indicati
nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, fissando per il  giorno  2
gennaio 2017 la data di inizio del relativo funzionamento; 
  Vista la delibera del 20  settembre  2016,  n.  105,  della  Giunta
comunale di Avigliano, con la quale l'ente  locale  ha  rappresentato
l'impossibilita di continuare ad assolvere ai gravosi oneri richiesti
per il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace; 
  Vista la nota del 26 ottobre 2016, con  la  quale  il  Sindaco  del
Comune di Avigliano, nel trasmettere la citata delibera, ha richiesto
di valutare il termine del 31 dicembre 2016 quale data di  cessazione
del funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Avigliano; 
  Ritenuto che la  volontaria  assunzione  degli  oneri  connessi  al
funzionamento ed alla erogazione  del  servizio  giustizia  da  parte
dell'ente  richiedente  il  mantenimento   della   sede   giudiziaria
costituisce  il  presupposto  necessario  affinche'  si  realizzi  la
fattispecie delineata dal citato art. 3  del  decreto  legislativo  7
settembre 2012, n. 156; 
  Considerato che la rappresentata impossibilita' da parte  dell'ente
di assumere gli oneri derivanti dal  funzionamento  dell'ufficio  del
giudice di pace di Avigliano, comportando la mancanza  del  requisito
necessario a  consentire  la  permanenza  del  presidio  giudiziario,
determina la decadenza dell'istanza di mantenimento; 
  Ritenuto, pertanto, di dover escludere  l'ufficio  del  giudice  di
pace di Avigliano dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico
degli enti locali, specificamente individuate dall'allegato 1 al gia'
citato decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni,
ripristinando la vigenza delle disposizioni  soppressive  emanate  in
attuazione della delega prevista dalla legge 14  settembre  2011,  n.
148; 
  Valutato, altresi', che il termine di cessazione del  funzionamento
dell'ufficio  del  giudice  di  pace   di   Avigliano   puo'   essere
individuato, in conformita' della richiesta formulata dal Sindaco con
la nota innanzi citata, per il giorno 31 dicembre 2016; 
 
                               Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'ufficio del giudice di pace di Avigliano cessa  di  funzionare
alla data del 31 dicembre 2016. 
  2. Alla  medesima  data  le  relative  competenze  sono  attribuite
all'ufficio del giudice di pace di Potenza.