Art. 3 
 
  1. Il Sottosegretario di Stato dott. Domenico Manzione e'  delegato
per le materie di competenza del Dipartimento per le liberta'  civili
e l'immigrazione,  con  esclusione  delle  tematiche  attinenti  alle
minoranze storiche etno-linguistiche, per le  materie  di  competenza
del Dipartimento per gli affari interni e territoriali  relativamente
a quelle concernenti il raccordo istituzionale tra le  prefetture-utg
e  le  amministrazioni  statali   sul   territorio,   le   conferenze
permanenti, il sistema sanzionatorio  e  contenzioso  in  materia  di
codice della  strada,  l'indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di
riconoscimento delle persone giuridiche, le onorificenze al merito  e
al valor civile e per le materie concernenti le risorse strumentali e
finanziarie di competenza  del  Dipartimento  per  le  politiche  del
personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
finanziarie. E' altresi' delegato per le materie  di  competenza  del
commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per
le vittime dei reati di tipo mafioso, del  commissario  straordinario
per le persone  scomparse,  nonche'  per  le  materie  relative  alla
trasparenza e alla prevenzione e lotta alla corruzione. 
  2. Il Sottosegretario di Stato dott. Domenico Manzione e'  delegato
alla firma dei seguenti provvedimenti: 
    diniego della cittadinanza italiana iure matrimonii  per  ragioni
inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell'art. 6,  comma
1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e  di  accoglimento
dell'istanza, ove il Consiglio  di  Stato  ritenga  che  le  suddette
ragioni non sussistano; 
    diniego della cittadinanza italiana  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993; 
    approvazione delle nomine  dei  ministri  di  culto  diversi  dal
cattolico (articoli 20 e 21, regio decreto n. 289/1930); 
    indicazione  dei  ministri  di  culto  abilitati   all'assistenza
religiosa a detenuti ed internati (art. 58,  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 230/2000); 
    decreti di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego
delle patenti di guida (art. 120, decreto legislativo 285/1992).