Art. 3 1. Il Sottosegretario di Stato dott. Domenico Manzione e' delegato per le materie di competenza del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, con esclusione delle tematiche attinenti alle minoranze storiche etno-linguistiche, per le materie di competenza del Dipartimento per gli affari interni e territoriali relativamente a quelle concernenti il raccordo istituzionale tra le prefetture-utg e le amministrazioni statali sul territorio, le conferenze permanenti, il sistema sanzionatorio e contenzioso in materia di codice della strada, l'indirizzo e coordinamento in materia di riconoscimento delle persone giuridiche, le onorificenze al merito e al valor civile e per le materie concernenti le risorse strumentali e finanziarie di competenza del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. E' altresi' delegato per le materie di competenza del commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, del commissario straordinario per le persone scomparse, nonche' per le materie relative alla trasparenza e alla prevenzione e lotta alla corruzione. 2. Il Sottosegretario di Stato dott. Domenico Manzione e' delegato alla firma dei seguenti provvedimenti: diniego della cittadinanza italiana iure matrimonii per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e di accoglimento dell'istanza, ove il Consiglio di Stato ritenga che le suddette ragioni non sussistano; diniego della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993; approvazione delle nomine dei ministri di culto diversi dal cattolico (articoli 20 e 21, regio decreto n. 289/1930); indicazione dei ministri di culto abilitati all'assistenza religiosa a detenuti ed internati (art. 58, decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000); decreti di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego delle patenti di guida (art. 120, decreto legislativo 285/1992).