Art. 2 
 
 
Modifiche e integrazioni all'allegato III del decreto legislativo  13
                         agosto 2010, n. 155 
 
  1. All'allegato III del decreto legislativo n. 155  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nel paragrafo 4, punto 1.1, dopo le parole  «per  un  angolo  di
almeno 270°», sono  inserite  le  seguenti  «(o  180°  per  punti  di
campionamento finalizzati a valutare i livelli in  prossimita'  degli
edifici)»; 
  b) nel paragrafo 4, punto 1.2, dopo le parole  «tra  1,5  m»,  sono
inserite le seguenti «(fascia di respirazione)»; nello  stesso  punto
1.2 le parole «, fino al limite di 8 m,» e le parole «in presenza  di
particolari situazioni o,  anche  oltre  il  limite  di  8  m,»  sono
soppresse; 
  c) nel paragrafo 4, punto 1.5, dopo le  parole  «le  fermate  degli
autobus.», e' inserito il seguente periodo «Per  grande  incrocio  si
intende un incrocio che interrompe il flusso del traffico  e  da  cui
derivano emissioni che, a causa delle manovre di arresto e ripartenza
dei veicoli, risultano piu' rilevanti, per entita' e  per  andamento,
rispetto alle altre tipologie di strada.»; 
  d) nel paragrafo 4 e' inserito il seguente punto 3: «3. Le  deroghe
ai  criteri  del  presente  paragrafo  devono  essere  specificamente
documentate nei modi previsti dal paragrafo 5»; 
  e) il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Documentazione e riesame della scelta del sito 
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  documentano   in   modo
dettagliato, per tutte le zone e gli  agglomerati,  le  procedure  di
selezione  dei  siti   fissi   di   campionamento,   conservando   le
informazioni utilizzate per  progettare  la  rete  di  misura  e  per
individuare  e  ubicare  i  siti   fissi   di   campionamento.   Tale
documentazione include fotografie dell'area  circostante  tali  siti,
corredate di mappe dettagliate. 
  2. La documentazione prevista dal punto 1 deve essere aggiornata in
caso di specifiche necessita' e riesaminata almeno ogni cinque  anni,
al fine di assicurare che i criteri utilizzati per progettare la rete
di misura e per individuare ed ubicare i siti mantengano  la  propria
validita' e la propria efficacia nel tempo. 
  3. In caso di utilizzo di tecniche di valutazione per integrare  le
misurazioni in siti  fissi  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  2  ,  la
documentazione prevista dal comma 1 deve  contenere  informazioni  in
merito a tali tecniche ed al rispetto dei requisiti previsti da  tale
articolo. 
  4.  Se  la  Commissione  europea  ne  domanda  l'acquisizione,   la
documentazione prevista dal punto 1 e' tempestivamente inviata  dalle
regioni e province autonome, su richiesta, al Ministero dell'ambiente
che la invia alla Commissione entro 3 mesi dalla domanda stessa.».