Art. 2 Modifiche e integrazioni all'allegato III del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 1. All'allegato III del decreto legislativo n. 155 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel paragrafo 4, punto 1.1, dopo le parole «per un angolo di almeno 270°», sono inserite le seguenti «(o 180° per punti di campionamento finalizzati a valutare i livelli in prossimita' degli edifici)»; b) nel paragrafo 4, punto 1.2, dopo le parole «tra 1,5 m», sono inserite le seguenti «(fascia di respirazione)»; nello stesso punto 1.2 le parole «, fino al limite di 8 m,» e le parole «in presenza di particolari situazioni o, anche oltre il limite di 8 m,» sono soppresse; c) nel paragrafo 4, punto 1.5, dopo le parole «le fermate degli autobus.», e' inserito il seguente periodo «Per grande incrocio si intende un incrocio che interrompe il flusso del traffico e da cui derivano emissioni che, a causa delle manovre di arresto e ripartenza dei veicoli, risultano piu' rilevanti, per entita' e per andamento, rispetto alle altre tipologie di strada.»; d) nel paragrafo 4 e' inserito il seguente punto 3: «3. Le deroghe ai criteri del presente paragrafo devono essere specificamente documentate nei modi previsti dal paragrafo 5»; e) il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente: «5. Documentazione e riesame della scelta del sito 1. Le regioni e le province autonome documentano in modo dettagliato, per tutte le zone e gli agglomerati, le procedure di selezione dei siti fissi di campionamento, conservando le informazioni utilizzate per progettare la rete di misura e per individuare e ubicare i siti fissi di campionamento. Tale documentazione include fotografie dell'area circostante tali siti, corredate di mappe dettagliate. 2. La documentazione prevista dal punto 1 deve essere aggiornata in caso di specifiche necessita' e riesaminata almeno ogni cinque anni, al fine di assicurare che i criteri utilizzati per progettare la rete di misura e per individuare ed ubicare i siti mantengano la propria validita' e la propria efficacia nel tempo. 3. In caso di utilizzo di tecniche di valutazione per integrare le misurazioni in siti fissi ai sensi dell'art. 7, comma 2 , la documentazione prevista dal comma 1 deve contenere informazioni in merito a tali tecniche ed al rispetto dei requisiti previsti da tale articolo. 4. Se la Commissione europea ne domanda l'acquisizione, la documentazione prevista dal punto 1 e' tempestivamente inviata dalle regioni e province autonome, su richiesta, al Ministero dell'ambiente che la invia alla Commissione entro 3 mesi dalla domanda stessa.».