Art. 4 Modifiche e integrazioni all'allegato IX del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 1. All'allegato IX del decreto legislativo n. 155 del 2010, nel paragrafo 1, la nota 1 della tabella e' sostituita dalla seguente: «(1) Deve essere prevista almeno una stazione di misurazione nei siti dove risulta probabile che la popolazione sia esposta alle concentrazioni di ozono piu' elevate».