Art. 4 
 
 
Modifiche e integrazioni all'allegato IX del decreto  legislativo  13
                         agosto 2010, n. 155 
 
  1. All'allegato IX del decreto legislativo n.  155  del  2010,  nel
paragrafo 1, la nota 1 della tabella e'  sostituita  dalla  seguente:
«(1) Deve essere prevista almeno una stazione di misurazione nei siti
dove  risulta  probabile  che  la  popolazione   sia   esposta   alle
concentrazioni di ozono piu' elevate».