IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 e ss.mm.ii. («Riforma dell'organizzazione del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»); 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e
ss.mm.ii., recante «Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e
per  la  correzione  dell'andamento  dei  conti   pubblici»   e,   in
particolare, il comma 1 ed il comma  5,  lettere  f)  ed  f-bis)  del
predetto; 
  Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2004, n.  245,  dal
titolo  «Regolamento  recante   norme   sull'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco a norma dell'art. 48,
comma 13 decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto del Ministero della salute 29 marzo  2012,  n.
53 («Modifica al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del  farmaco  (AIFA),  in   attuazione   dell'art.   17,   comma   10
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 15 luglio  2011,  n.  111»),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2012, n. 106; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con  cui
e'  stato  nominato  direttore  generale  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco il prof. Mario Melazzini; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera f) legge 27  dicembre  2006,  n.
296 e ss.mm.ii. ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - finanziaria 2007"), che conferma, per gli
anni  2007  e  seguenti,  le  misure  di  contenimento  della   spesa
farmaceutica assunte dall'AIFA e, in  particolare,  la  deliberazione
del Consiglio di amministrazione AIFA 27 settembre 2006, n. 26; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera g), legge 27 dicembre  2006,  n.
296, il quale consente alle aziende farmaceutiche di chiedere ad AIFA
la sospensione degli effetti di cui alla deliberazione citata, previa
dichiarazione di impegno al versamento  alle  regioni  degli  importi
individuati  da  apposite  tabelle  di  equivalenza   degli   effetti
economico - finanziari per il Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la determinazione AIFA 27 settembre 2006 concernente «Manovra
per  il  Governo  della  spesa  farmaceutica  convenzionata   e   non
convenzionata», con cui  sono  stati  disposti  la  riduzione,  nella
misura del 5%, del prezzo al pubblico, gia' vigente,  dei  medicinali
comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale,  la
ridefinizione  dello  sconto  al  produttore  dello  0,6%,  come   da
determinazione AIFA  30  dicembre  2005,  ed  il  mantenimento  delle
predette misure sino ad integrale copertura del  disavanzo  accertato
per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine  del  15
febbraio 2007; 
  Visto l'art. 1,  comma  3  determinazione  AIFA  9  febbraio  2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21  febbraio  2007,  n.  43,  che
individua le quote di spettanza dovute al farmacista ed al  grossista
a norma dell'art. 1, comma 40 legge 23 dicembre 1996, n. 662 («Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica»); 
  Visto l'art. 1, commi 225 e 227 legge  27  dicembre  2013,  n.  147
(«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge di stabilita' 2014»), che dall'anno 2014 offre la
possibilita' per le aziende farmaceutiche che ne facciano  richiesta,
qualora  interessate,  di  usufruire  della  sospensione   ai   sensi
dell'art. 1 comma 796, lettera g) legge, della  riduzione  di  prezzo
del 5%, disposta con determinazione AIFA del 27 settembre 2006; 
  Vista la determinazione AIFA 26 novembre 2015, n. 1529  («Procedure
di pay-back - Anno 2015», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 279 del 30 novembre), la quale per l'anno  2015  ne  ha
regolamentato la relativa procedura; 
  Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi
eventualmente   indotte   dall'applicazione    del    pay-back    non
costituiscono variazioni di spesa a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale; 
  Considerata la comunicazione di avvio del procedimento di  pay-back
5% 2015, pubblicato nel portale AIFA il 20 dicembre 2016 con  cui  le
aziende farmaceutiche sono state  invitate  a  collegarsi  a  partire
dalle ore 18,00 della medesima data, attraverso il link «Procedimenti
di pay-back», alla  sezione  AIFA  Front-End  dedicata  per  prendere
visione dell'elenco dei prodotti per i quali le aziende  titolari  di
AIC avrebbero potuto avvalersi delle procedure di  pay-back,  con  la
quantificazione dei relativi importi, fissandone le  tempistiche  per
la partecipazione al procedimento da parte dei soggetti portatori  di
interessi legittimi; 
  Considerati  la  nota  di   chiarimenti   divulgata   nel   portale
dell'Agenzia in data 21  dicembre  2016,  che  ha  fornito  ulteriori
dettagli  circa  la  tempistiche  procedurali  ed  il  comunicato  di
aggiornamento successivo del 23 dicembre 2016,  anch'esso  reso  noto
nel sito istituzionale dell'AIFA e di pari contenuto; 
  Acquisite le dichiarazioni di accettazione/diniego al pay-back 5% -
2016, pervenute ad AIFA sino alle ore 18,00 del 31 gennaio 2017; 
  Tenuto conto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.  («Nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso ai documenti amministrativi»),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  («Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»)  e  ss.mm.ii.,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 aprile  2006,  n.  184  («Regolamento  sull'accesso  ai
documenti amministrativi») e ss.mm.ii., nonche' del regolamento  AIFA
per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto  1990,  n.
241, e ss.mm.ii. per l'accesso ai documenti amministrativi e  per  la
dematerializzazione; 
  Tenuto  conto  del  parere   dell'Agenzia   delle   entrate   prot.
954-27/2015, secondo cui  lo  sforamento  della  soglia  della  spesa
farmaceutica ospedaliera, da cui consegue per le aziende l'obbligo di
pagamento del pay-back, determina il verificarsi  di  una  condizione
risolutiva parziale stabilita ex lege, implicando  la  revisione  del
prezzo di vendita e legittimando l'emissione di note  di  credito  ai
fini IVA, ai sensi dell'art. 26, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 633/1972; 
 
                             Determina: 
 
  1. La metodologia di calcolo del pay-back 5% - 2016 (allegato 1) e'
parte integrante del presente provvedimento. 
  2. E' approvato l'elenco delle  confezioni  di  medicinali  di  cui
all'art. 8, comma 10 legge 24  dicembre  1993,  n.  537  e  ss.mm.ii.
(«Interventi correttivi di finanza pubblica») classificati in  classe
a) e h), per i quali sono ripristinati  i  prezzi  in  vigore  al  30
settembre 2006, nonche' quelli rideterminati successivamente  a  tale
data, e dei medicinali per i quali, per il periodo 1°  gennaio  -  31
dicembre 2016, in ragione dell'applicazione del pay-back, e'  sospesa
la riduzione del prezzo del 5% di cui alla determinazione AIFA del 27
settembre 2006, citata in premessa (allegato 2). 
  3. Sono  stati  esclusi  per  il  medesimo  periodo  considerato  i
prodotti emoderivati di origine estrattiva, gli  emoderivati  da  DNA
ricombinante, i vaccini, l'ossigeno e i medicinali non inseriti nelle
liste di trasparenza ai sensi dell'art.  7,  comma  1,  della  citata
legge 16 novembre 2001, n.  405  e  ss.mm.ii.  con  prezzo  uguale  o
inferiore a 5 euro (art. 1,  comma  2,  determinazione  AIFA  del  27
settembre 2006). 
  4. La riduzione di prezzo del 5% disposta con  determinazione  AIFA
n. 26 del 27 settembre 2006 sopra richiamata e' stata  calcolata  nel
seguente modo: 
    a) per i farmaci di fascia  A,  venduti  attraverso  le  farmacie
aperte  al  pubblico  (farmaceutica  convenzionata)  o  venduti  alle
strutture sanitarie pubbliche (farmaceutica non convenzionata), quale
differenza tra il vigente prezzo a ricavo azienda al  netto  dell'IVA
(individuato sulla base delle quote di spettanza  definite  ai  sensi
del primo periodo del comma 40 dell'art. 1 legge 23 dicembre 1996, n.
662 e successive modificazioni) ed il medesimo prezzo ridotto del 5%,
sempre al netto dell'IVA; 
    b) per i farmaci di fascia H (venduti  esclusivamente  attraverso
le strutture sanitarie pubbliche -  farmaceutica  non  convenzionata)
quale differenza tra  il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio
sanitario nazionale vigente ed  il  prezzo  massimo  di  cessione  al
Servizio sanitario nazionale ridotto del 5%. 
  5. Le aziende farmaceutiche che hanno sottoscritto la dichiarazione
di accettazione/diniego al pay-back 5% - 2016 dovranno  provvedere  a
completare il versamento alle regioni dell'intero importo rateizzato. 
  6. Entro il 31 gennaio 2017  le  aziende  farmaceutiche  che  hanno
formulato la dichiarazione di  accettazione  dovranno  provvedere  ad
effettuare il pagamento degli importi relativi alla  prima  rata  del
pay-back  5%  2016,  calcolato  sulla  base  dei  dati  a  consuntivo
dell'anno 2015. Le  distinte  di  versamento  attestanti  l'effettivo
pagamento degli importi  dovuti  per  la  prima  rata  devono  essere
trasmesse entro il 10 febbraio 2017  all'apposita  area  dedicata  al
pay-back          5%          2016          (AIFA          Front-End:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/frontend/). 
  7. Il presente provvedimento diviene efficace dal giorno successivo
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    Roma, 1° febbraio 2017 
 
                                     Il direttore generale: Melazzini