(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
         Metodologia di calcolo del pay-back 5% - anno 2016 
 
    La determinazione AIFA del 27 settembre  2006  («Manovra  per  il
governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»),
al fine di soddisfare la necessita' di anticipare gli  effetti  della
manovra di ripiano  della  spesa  farmaceutica  convenzionata  e  non
convenzionata  per  ridurre  il  disavanzo   per   l'anno   2006   e,
contestualmente, evitare il cumulo di possibili disavanzi  nel  2007,
ha disposto  la  riduzione,  nella  misura  del  5%,  del  prezzo  al
pubblico, gia' vigente, dei medicinali  dispensati  o  impiegati  dal
Servizio sanitario nazionale. 
    L'art. 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006,  n.
296 e ss.mm.ii. («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007») ha conferito  la
facolta' alle aziende farmaceutiche di  avvalersi  della  sospensione
della riduzione, nella misura del 5%, del prezzo  al  pubblico,  gia'
vigente, dei medicinali dispensati o comunque impiegati  nel  setting
del Servizio sanitario nazionale di cui esse  sono  titolari,  previa
loro dichiarazione  di  impegno  al  versamento  alle  Regioni  degli
importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli  effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale. 
    Successivamente, l'art.  1,  commi  225  e  227  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 («Disposizioni per la formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge  di  stabilita'  2014»)  ha
previsto che il  sistema  cd.  «pay-back»,  venga  applicato  dal  1°
gennaio 2014 anche sui farmaci immessi in  commercio  successivamente
al 31 dicembre 2006 (termine indicato nella legge  n.  296/2006),  su
richiesta delle aziende interessate. 
    Per l'anno 2015 la determinazione AIFA 26 novembre 2015, n.  1529
ha regolamentato la relativa procedura di payback 5%. 
    Anche per l'anno 2016, sulla base della legge di stabilita' 2014,
ne e' stata prevista  l'applicabilita'  alle  confezioni  movimentate
durante il corso del 2015. 
A) Procedura di calcolo 
    1. Sono state selezionate  tutte  le  specialita'  medicinali  in
fascia A e H che hanno aderito  alla  proroga  del  pay-back  5%  per
l'anno 2015 ai  sensi  della  determinazione  AIFA  n.  1529  del  25
novembre 2015 (Gazzetta Ufficiale,  Serie  generale  n.  279  del  30
novembre  2015),  ottenendo  la  proroga  della   sospensione   della
riduzione di prezzo del 5% disposta con determinazione AIFA n. 26 del
27 settembre 2006. 
    2. Sono state individuate  tutte  le  specialita'  medicinali  in
fascia A e H commercializzate nel corso del 2015 e con almeno un mese
di consumi a carico del Servizio sanitario nazionale. 
    3.  Sono  state,  inoltre,  selezionate  tutte   le   specialita'
medicinali in fascia A e H autorizzate dopo il 31 dicembre 2006 e che
hanno perduto nel 2015 il requisito dell'innovativita', attribuito ai
sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) legge 29 novembre 2007, n. 222
e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 15, comma  8,  lettera  b)  legge  7
agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii. 
    4.  Sono  state,  infine,  selezionate   tutte   le   specialita'
medicinali in fascia A e H autorizzate  dopo  il  31  dicembre  2006,
rispetto alle quali  l'azienda  farmaceutica  non  ha  mai  avuto  la
possibilita' di esercitare l'opzione di adesione o meno alla  proroga
della sospensione della riduzione  di  prezzo  del  5%  disposta  con
determinazione AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. 
    5. Sono stati estratti i dati di consumo (n. di  confezioni)  per
l'anno 2015  delle  specialita'  medicinali  individuate  secondo  le
modalita' di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e oggetto di  vendite  sia  nel
canale   delle   farmacie   aperte    al    pubblico    (farmaceutica
convenzionata), sia in quello  delle  strutture  sanitarie  pubbliche
(ASL,  AO,  ecc.)  dislocate   sul   territorio   (farmaceutica   non
convenzionata). I consumi riguardano confezioni con almeno un mese di
commercializzazione registrato nell'anno di riferimento. 
    6. La riduzione di prezzo del 5% disposta con determinazione AIFA
n. 26 del 27 settembre 2006 sopra richiamata e' stata  calcolata  nel
seguente modo: 
      a. per i farmaci in fascia A  venduti  attraverso  le  farmacie
aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata)  o  distribuiti  alle
strutture sanitarie pubbliche (farmaceutica non convenzionata), quale
differenza  tra  il  vigente  prezzo  a  ricavo  azienda   al   netto
dell'I.V.A. (individuato sulla base delle quote di spettanza definite
ai sensi del primo periodo del comma 40 dell'art. 1 legge 23 dicembre
1996, n. 662 e ss.mm.ii.) ed  il  medesimo  prezzo  ridotto  del  5%,
sempre al netto dell'I.V.A.; 
      b. per i farmaci in fascia H (distribuiti  esclusivamente  alle
strutture sanitarie pubbliche - farmaceutica non convenzionata) quale
differenza tra il prezzo massimo di cessione  al  Servizio  sanitario
nazionale vigente ed  il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio
sanitario nazionale ridotto del 5%. 
    7. Le differenze di prezzo per  ciascuna  specialita'  medicinale
cosi' quantificate sono state poi moltiplicate per il  consumo  medio
mensile nel 2015 successivamente riportato all'anno, ottenendo  cosi'
l'importo  totale  di  pay-back   2016   per   ciascuna   specialita'
medicinale, in ciascuna Regione e per singola  azienda  farmaceutica.
Tali differenze di prezzo sono state  calcolate  rispetto  ai  prezzi
vigenti alla data del 12 dicembre 2016. 
    8. Qualora l'azienda farmaceutica  decida  di  non  prorogare  il
pay-back 5% all'anno 2016, per una parte o per l'intero elenco  delle
proprie specialita' medicinali, AIFA rende noto l'importo di pay-back
che dovra' essere comunque versato alle Regioni per i mesi  del  2016
durante i quali essa ha continuato a  beneficiare  della  sospensione
dalla riduzione del  5%  del  prezzo.  L'importo  di  pay-back  viene
determinato con  le  medesime  modalita'  di  calcolo  su  descritte,
essendo, tuttavia, riferito al periodo ricompreso tra il  1°  gennaio
2016 e il 30 novembre  2016.  La  titolarita'  della  singola  A.I.C.
coincide con quella vigente e registrata da AIFA  alla  data  del  30
novembre 2016. 
    9. Ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera g), legge n. 296  del
27 dicembre 2006 e ss.mm.ii. (legge  Finanziaria  2007),  le  aziende
possono sospendere l'effetto  di  riduzione  del  5%  del  prezzo  al
pubblico introdotto dalla determinazione AIFA n. 26 del 27  settembre
2006 sopra richiamata,  previo  anticipo  diretto  alle  Regioni  del
valore corrispondente al 5%. Il valore  del  pay-back  e',  pertanto,
determinato sul prezzo al pubblico (o il prezzo massimo di  cessione)
e non  su  quello  di  cessione  sostenuto  dalla  singola  struttura
sanitaria pubblica, risultante ad esito delle procedure di  acquisto,
ne' su quello al netto di eventuali  sconti  ex  lege  a  carico  del
produttore per la cessione alle strutture sanitarie pubbliche. 
    10. I prezzi al  pubblico  non  tengono  conto  dello  sconto  al
produttore pari allo 0,64% stabilito con determinazione  AIFA  del  3
luglio 2006 e dell'ulteriore sconto a  carico  dei  grossisti  e  dei
farmacisti  disposto  con  determina  AIFA  del  9   febbraio   2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2007. 
B) Ambito di applicazione 
    La manovra fa riferimento a tutti i farmaci di cui ai punti 1, 2,
3 e 4 della procedura, classificati in fascia A e H, in  commercio  e
venduti alla data del 31 dicembre 2015, con l'esclusione dei prodotti
emoderivati  di  origine  estrattiva,  degli   emoderivati   da   DNA
ricombinante, dei vaccini, dell'ossigeno e di medicinali non inseriti
nelle liste di trasparenza ai  sensi  dell'art.  7,  comma  1,  della
citata legge 16 novembre 2001 n. 405 e ss.mm.ii. con prezzo uguale  o
inferiore a 5 euro (art. 1,  comma  2,  determinazione  AIFA  del  27
settembre 2006). 
C) Dati di consumo 
    Ai fini della manovra, sono stati utilizzati i seguenti  dati  di
consumo: 
      per  la  farmaceutica  convenzionata:   i   dati   del   flusso
dell'Osservatorio Nazionale  sull'impiego  dei  Medicinali  (OsMed  -
istituito dall'art. 68, comma 9  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,
modificato dall'art. 18 D.M.  Salute  20  settembre  2004,  n.  245),
risultanti dalla procedura di espansione, al valore  riportato  nelle
Distinte   Contabili   Riepilogative   (DCR)   acquisite    dall'AIFA
direttamente dalle Regioni a  partire  dal  1°  dicembre  2015  (rif.
HTA/PR/DG  STDG/P.  0122118  del  30  novembre  2015  -   cfr.   sez.
«Normativa»); 
      per la  farmaceutica  non  convenzionata:  i  dati  di  consumo
gennaio-dicembre 2015 trasmessi dalle aziende farmaceutiche al flusso
NSIS della cd. tracciabilita' del farmaco,  istituito  ai  sensi  del
D.M. Salute 15 luglio 2004 presso il  Ministero  della  salute  e  da
quest'ultimo inviati ad  AIFA  in  data  18  aprile  2016  (n.  prot.
0040277-18 aprile 2016 - AIFA- COD_UO-A). 
    Glossario: 
      (1) Convenzionata (classe A):  importo  del  pay-back  ricavato
sulla base del n. di confezioni di medicinali  in  fascia  A  erogate
attraverso le farmacie aperte al pubblico, in  regime  di  assistenza
convenzionale. 
      (2) Non convenzionata (classe A): importo del pay-back ricavato
sulla base del n. di confezioni acquistate dalle strutture  sanitarie
pubbliche poi  erogate  in  distribuzione  diretta  o  per  conto,  o
somministrate al paziente all'interno delle strutture stesse. 
      (3)  Non  convenzionata  (classe  H):  importo   del   pay-back
derivante dal n. di confezioni acquistate dalle  strutture  sanitarie
pubbliche poi erogate in distribuzione  diretta  o  somministrate  al
paziente all'interno delle strutture stesse. 
      (4)=(1)+(2)+(3) Totale: somma degli importi del pay-back  della
convenzionata,  della  non  convenzionata  (classe  A)  e  della  non
convenzionata (classe H).