Art. 2 1. Fatta salva la necessita' di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto europeo, ognuno di essi, nello svolgimento delle attivita' di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, operera' in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilita'. Pertanto il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca restera' estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso e sara' totalmente esente da responsabilita' per eventuali danni riconducibili ad attivita' direttamente o indirettamente connesse col progetto. 2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.