Art. 3 
 
  1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1  del
presente decreto, sono determinate complessivamente in  €  113.671,87
nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle  disponibilita'
del  Fondo  per  gli  investimenti  nella   ricerca   scientifica   e
tecnologica (FIRST) per  l'anno  2015,  giusta  riparto  con  decreto
interministeriale protocollo n. 684 del  9  settembre  2015  e  in  €
106.312,50  nella  forma  di  credito  agevolato   a   valere   sulle
disponibilita' del Fondo agevolazioni ricerca (FAR) per  l'anno  2012
di cui al decreto direttoriale  n.  435  del  13  marzo  2013,  dette
risorse  saranno  erogate  dopo   la   stipula   del   contratto   di
finanziamento. 
  2. Le erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  all'effettiva
disponibilita' delle risorse a valere sul fondo FIRST,  in  relazione
alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione, secondo lo
stato di  avanzamento  lavori,  avendo  riguardo  alle  modalita'  di
rendicontazione. 
  3.   Nella   fase   attuativa,   il   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca puo' valutare la rimodulazione delle
attivita' progettuali per  variazioni  rilevanti,  non  eccedenti  il
cinquanta  per  cento,  in  caso  di   sussistenza   di   motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario, acquisito  il  parere  dell'esperto  scientifico.  Per
variazioni inferiori al venti per cento del  valore  delle  attivita'
progettuali    del    raggruppamento    nazionale,    il    Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  si  riserva  di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
richieste  variazioni,  come  innanzi  articolate,  potranno   essere
autorizzate solo se previamente approvate in sede  europea  da  parte
della struttura di gestione dell'iniziativa. 
  4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
con successiva comunicazione, fornira'  alla  Banca,  ai  fini  della
stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione  per  ciascun
soggetto proponente del costo  ammesso  e  della  relativa  quota  di
contributo. 
  5. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (Allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate dalla Iniziativa Europea e  dallo  scrivente  Ministero,  e
comunque mai oltre la data di chiusura del progetto europeo.