Art. 7 Modifiche al Piano 1. Con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Programma nazionale di sviluppo rurale, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonche' di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2016 Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 96