Art. 5 Delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia 1. Il Ministro per gli affari regionali e' altresi' delegato a esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia. 2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli ministri, il Ministro e' delegato: a) a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonche' ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito; b) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure di sostegno alla famiglia; c) a promuovere la comunicazione istituzionale in materia di politiche per la famiglia; d) a promuovere e coordinare le azioni governative in materia di regime giuridico delle relazioni familiari; e) a promuovere e coordinare le azioni governative dirette a superare la crisi demografica e a realizzare gli interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', nonche' a favorire le misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1, commi 1250, 1254 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni; f) a promuovere e sviluppare le attivita' in materia di Centri per la famiglia, ferme restando le competenze di carattere sanitario del Ministro della salute; g) a promuovere e coordinare le politiche governative per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, in raccordo con l'autorita' politica delegata per le pari opportunita'. 3. Il Ministro e' delegato a presiedere l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2009, n. 43. Il Ministro esercita le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui agli articoli 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103. 4. Il Ministro e' delegato all'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari, di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. 5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia, a eccezione della Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali.