Art. 6 
 
 
      Altre competenze in materia di politiche per la famiglia 
 
  1. Nelle materie  di  cui  all'art.  5,  il  Ministro  e'  altresi'
delegato: 
    a) a nominare  esperti  e  consulenti,  a  costituire  organi  di
studio,  commissioni  e  gruppi  di  lavoro,  nonche'   a   designare
rappresentanti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   in
organismi  analoghi   operanti   presso   altre   amministrazioni   o
istituzioni; 
    b)  a  provvedere  a  intese  e  concerti  di  competenza   della
Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per  le  iniziative,
anche normative, di altre amministrazioni; 
    c) a curare il coordinamento tra  le  amministrazioni  competenti
per l'attuazione dei progetti nazionali e  locali,  nonche'  tra  gli
organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega. 
  2. In materia di politiche per la famiglia, il Ministro assiste  il
Presidente del Consiglio dei  ministri  ai  fini  dell'esercizio  del
potere di nomina alla presidenza  di  enti,  istituti  o  aziende  di
carattere nazionale, di competenza  dell'amministrazione  statale  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
nonche' rappresenta  il  Governo  italiano  in  tutti  gli  organismi
internazionali e europei  aventi  competenza  nelle  materie  di  cui
all'art. 5, anche ai fini della formazione  e  dell'attuazione  della
normativa europea. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte  della  Corte  dei
conti. 
    Roma, 26 gennaio 2017 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                               Gentiloni Silveri      

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 267