Art. 12 
 
                      Operazioni straordinarie 
 
  1. Nel caso in cui il confidi presso il quale e' istituito il fondo
rischi finanziato dal Ministero ai sensi  del  presente  decreto  sia
oggetto, prima della scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 6,
ovvero  del  completo  esaurimento  del  medesimo  fondo  rischi,  di
operazioni di fusione con altro confidi, il predetto fondo rischi  e'
trasferito, in tutte le sue posizioni creditorie e debitorie in  capo
al confidi nascente dalla  fusione,  a  condizione  che  quest'ultimo
presenti i requisiti previsti per l'inquadramento in almeno una delle
fattispecie di cui all'art. 3, comma 1. 
  2. Nel caso in cui il confidi presso il quale e' istituito il fondo
rischi sia oggetto di operazioni di scissione, il contributo al fondo
rischi concesso dal Ministero e' revocato, con le  modalita'  di  cui
all'art. 13. 
  3. Relativamente ai confidi  di  cui  alla  lettera  c),  comma  1,
dell'art. 3, qualora un confidi, prima della scadenza del termine  di
cui all'art. 2, comma 6, ovvero del completo  esaurimento  del  fondo
rischi, receda dal contratto di rete, il contributo al  fondo  rischi
concesso dal Ministero e' revocato nei confronti del predetto confidi
con le modalita' di cui  all'art.  13.  Qualora,  per  effetto  della
revoca del  contributo  a  uno  o  piu'  confidi,  l'ammontare  delle
garanzie complessivamente erogate dai confidi aderenti  al  contratto
di rete risulti inferiore alla soglia di cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera c), la revoca del contributo al fondo rischi e' disposta  con
riferimento a tutti i confidi aderenti alla rete, ai sensi di  quanto
previsto dall'art. 13, comma 1, lettera d). 
  4. I confidi che hanno  ottenuto  il  contributo  al  fondo  rischi
comunicano  al  Ministero  le  operazioni  straordinarie  di  cui  al
presente   articolo   entro   30   giorni   dalla   data   del   loro
perfezionamento.