Art. 14 
 
                            Norme finali 
 
  1. L'aiuto ai soggetti beneficiari finali di cui all'art.  4,  alla
scadenza del periodo di validita'  del  regolamento  de  minimis,  e'
concesso in  conformita'  alle  disposizioni  contenute  nella  nuova
normativa comunitaria in materia di aiuti a titolo di de minimis. 
  2. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma  3,  il  Ministero
puo'  fornire  chiarimenti   operativi   in   merito   a   specifiche
disposizioni contenute nel presente decreto. 
  3.  Per  gli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi   riguardanti
l'istruttoria delle richieste,  la  concessione  e  l'erogazione  del
contributo e il monitoraggio e il controllo in ordine  alla  corretta
gestione delle risorse attribuite ai fondi rischi di cui all'art.  2,
il Ministero puo' avvalersi, sulla base  di  apposita  convenzione  e
come previsto dall'art. 19, comma  5,  del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, di societa' in house, ovvero  di  societa'  o  enti  in
possesso  dei  necessari  requisiti  tecnici,  organizzativi   e   di
terzieta'  scelti,  sulla  base  di  un'apposita  gara,  secondo   le
modalita' e le procedure di cui  al  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n.  50.  Gli  oneri  per  le  predette  attivita'  di  gestione
dell'intervento sono posti a carico delle risorse  complessive  della
misura, di cui all'art. 6, nel limite dell'1%  (uno  percento)  delle
stesse. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 3 gennaio 2017 
 
                                                    Il Ministro       
                                             dello sviluppo economico 
                                                      Calenda         
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2017 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 98