Art. 14 Norme finali 1. L'aiuto ai soggetti beneficiari finali di cui all'art. 4, alla scadenza del periodo di validita' del regolamento de minimis, e' concesso in conformita' alle disposizioni contenute nella nuova normativa comunitaria in materia di aiuti a titolo di de minimis. 2. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 3, il Ministero puo' fornire chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni contenute nel presente decreto. 3. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle richieste, la concessione e l'erogazione del contributo e il monitoraggio e il controllo in ordine alla corretta gestione delle risorse attribuite ai fondi rischi di cui all'art. 2, il Ministero puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' in house, ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette attivita' di gestione dell'intervento sono posti a carico delle risorse complessive della misura, di cui all'art. 6, nel limite dell'1% (uno percento) delle stesse. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 gennaio 2017 Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 98