Art. 5 
 
                            Agevolazione 
 
  1. L'agevolazione connessa al rilascio delle  garanzie  di  cui  al
presente decreto e' rappresentata dalla differenza tra: 
    a) il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a  quella
prestata a valere sul fondo rischi di  cui  all'art.  2,  determinato
applicando il metodo di calcolo di cui al comma 2 e 
    b) il premio di garanzia versato dal soggetto beneficiario finale
al soggetto richiedente. 
  2. Il premio di garanzia, di cui alla lettera b) del comma 1, sara'
determinato dal confidi prendendo in considerazione esclusivamente  i
costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia. 
  3. Per la determinazione dell'intensita' dell'aiuto di cui al comma
1 e' applicato il «metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto
nelle garanzie a favore delle piccole e  medie  imprese»,  notificato
dal Ministero (Aiuto di Stato N 182/2010 - Italia) e approvato  dalla
Commissione europea con decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010. 
  4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi  e  nei
limiti di quanto previsto dal regolamento de minimis.