Art. 5 Agevolazione 1. L'agevolazione connessa al rilascio delle garanzie di cui al presente decreto e' rappresentata dalla differenza tra: a) il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul fondo rischi di cui all'art. 2, determinato applicando il metodo di calcolo di cui al comma 2 e b) il premio di garanzia versato dal soggetto beneficiario finale al soggetto richiedente. 2. Il premio di garanzia, di cui alla lettera b) del comma 1, sara' determinato dal confidi prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia. 3. Per la determinazione dell'intensita' dell'aiuto di cui al comma 1 e' applicato il «metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese», notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N 182/2010 - Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010. 4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal regolamento de minimis.