Art. 6 Risorse finanziarie 1. Per la concessione dei contributi di cui al presente decreto e' utilizzata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 54, della legge di stabilita', una quota delle disponibilita' del Fondo, nel limite dell'importo di euro 225.000.000. 2. Le somme di cui al comma 1 possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, enti pubblici e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, le risorse di cui al comma 1 che dovessero residuare a seguito della conclusione della procedura di concessione dei contributi di cui all'art. 10 sono utilizzate per gli ordinari interventi di garanzia del Fondo.