Art. 6 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Per la concessione dei contributi di cui al presente decreto  e'
utilizzata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 54,  della
legge di stabilita', una quota delle disponibilita'  del  Fondo,  nel
limite dell'importo di euro 225.000.000. 
  2. Le somme di cui  al  comma  1  possono  essere  incrementate  da
eventuali risorse messe a disposizione da regioni,  enti  pubblici  e
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base
di  convenzioni  stipulate  con  il  Ministero  e  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche'  da  risorse  derivanti  dalla
programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, le risorse
di cui al comma 1 che dovessero residuare a seguito della conclusione
della procedura di concessione dei contributi di cui all'art. 10 sono
utilizzate per gli ordinari interventi di garanzia del Fondo.