Art. 9 Determinazione del contributo al fondo rischi 1. L'importo del contributo al fondo rischi concedibile a ciascun soggetto richiedente e' pari al minore importo, come rettificato ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3, tra: a) l'1,5%, ovvero l'1,8% nel caso dei confidi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), dell'ammontare delle garanzie in essere, risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta, concesse dal soggetto richiedente; b) il 40%, ovvero il 50% nel caso dei confidi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del capitale sociale del soggetto richiedente, come risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta. 2. I parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, utilizzati per la determinazione dell'importo del contributo al fondo rischi da corrispondere a ciascun soggetto richiedente, sono rettificati in funzione del grado di efficienza gestionale del soggetto richiedente, misurato dal cost/income ratio, rilevato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta. 3. Il valore base del cost/income ratio di cui al comma 2, corrispondente a un grado sufficiente di efficienza della gestione operativa del soggetto richiedente, e' fissato in misura pari al 90%. I parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, utilizzati per la determinazione dell'importo del contributo al fondo rischi da corrispondere a ciascun soggetto richiedente, sono rettificati, in misura lineare, in funzione dello scostamento del cost/income ratio registrato dal soggetto richiedente rispetto al valore base, secondo la seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico P1 e P2 = parametri di cui alle lettere a (P1) e b (P2) del comma 1, riferiti, rispettivamente, all'ammontare delle garanzie in essere e al capitale sociale del soggetto richiedente, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato; CIRi = cost/income ratio registrato, sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato, dal soggetto richiedente; 0,90 = valore base del cost/income ratio; P1i e P2i = parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rettificati, per l'i-esimo soggetto richiedente, in funzione dello scostamento del cost/income ratio da esso registrato rispetto al valore base; 0,5% e 2% = valori, minimo e massimo, che possono essere assunti da P1i; 20% e 70% = valori, minimo e massimo, che possono essere assunti da P2i. 4. Per le tipologie di confidi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, i dati contabili considerati ai fini della determinazione del contributo ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, riferiti alle voci ammontare delle garanzie in essere, capitale sociale, spese amministrative e margine di intermediazione, sono quelli rappresentati dalla sommatoria dei rispettivi valori di bilancio di tutti i confidi rientranti nel progetto di fusione, come risultanti nel «bilancio di fusione» approvato e depositato presso le competenti camere di commercio, ovvero di ciascuno dei confidi aderenti al contratto di rete.