Art. 9 
 
            Determinazione del contributo al fondo rischi 
 
  1. L'importo del contributo al fondo rischi concedibile  a  ciascun
soggetto richiedente e' pari al minore importo, come  rettificato  ai
sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3, tra: 
    a) l'1,5%, ovvero l'1,8% nel caso dei confidi di cui all'art.  3,
comma  1,  lettera  b),  dell'ammontare  delle  garanzie  in  essere,
risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di  presentazione
della richiesta, concesse dal soggetto richiedente; 
    b) il 40%, ovvero il 50% nel caso dei confidi di cui all'art.  3,
comma 1, lettera b), del capitale sociale del  soggetto  richiedente,
come  risultante  dall'ultimo  bilancio  approvato   alla   data   di
presentazione della richiesta. 
  2. I parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 1,  utilizzati
per la determinazione dell'importo del contributo al fondo rischi  da
corrispondere a ciascun soggetto  richiedente,  sono  rettificati  in
funzione del grado di efficienza gestionale del soggetto richiedente,
misurato  dal  cost/income  ratio,  rilevato  sulla  base  dei   dati
dell'ultimo bilancio  approvato  alla  data  di  presentazione  della
richiesta. 
  3. Il valore  base  del  cost/income  ratio  di  cui  al  comma  2,
corrispondente a un grado sufficiente di  efficienza  della  gestione
operativa del soggetto richiedente, e' fissato in misura pari al 90%.
I parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 1,  utilizzati  per
la determinazione dell'importo del  contributo  al  fondo  rischi  da
corrispondere a ciascun soggetto richiedente,  sono  rettificati,  in
misura lineare, in funzione dello scostamento del  cost/income  ratio
registrato dal soggetto richiedente rispetto al valore base,  secondo
la seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  
  P1 e P2 = parametri di cui alle lettere a (P1) e b (P2)  del  comma
1, riferiti, rispettivamente, all'ammontare delle garanzie in  essere
e al capitale  sociale  del  soggetto  richiedente,  come  risultanti
dall'ultimo bilancio approvato; 
  CIRi  =  cost/income  ratio  registrato,  sulla   base   dei   dati
dell'ultimo bilancio approvato, dal soggetto richiedente; 
  0,90 = valore base del cost/income ratio; 
  P1i e P2i = parametri di cui alle lettere  a)  e  b)  del  comma  1
rettificati, per l'i-esimo soggetto richiedente,  in  funzione  dello
scostamento del cost/income ratio  da  esso  registrato  rispetto  al
valore base; 
  0,5% e 2% = valori, minimo e massimo, che possono essere assunti da
P1i; 
  20% e 70% = valori, minimo e massimo, che possono essere assunti da
P2i. 
  4. Per le tipologie  di  confidi  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)
dell'art.  3,  i   dati   contabili   considerati   ai   fini   della
determinazione  del  contributo  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal
presente articolo, riferiti alle voci  ammontare  delle  garanzie  in
essere,  capitale  sociale,  spese  amministrative   e   margine   di
intermediazione,  sono  quelli  rappresentati  dalla  sommatoria  dei
rispettivi valori di bilancio  di  tutti  i  confidi  rientranti  nel
progetto di  fusione,  come  risultanti  nel  «bilancio  di  fusione»
approvato e depositato presso  le  competenti  camere  di  commercio,
ovvero di ciascuno dei confidi aderenti al contratto di rete.